Cassazione Penale, Sentenza n. 35191/2026 del 01/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ricorreva contro la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva confermato la condanna del Tribunale di Catania a un mese di arresto ed euro 103 di ammenda per la contravvenzione di cui all’art. 681 c.p. Con il primo motivo chiedeva il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., lamentando che la Corte territoriale avesse valorizzato il disvalore penale del fatto senza considerare complessivamente l’elemento psicologico, le modalità e i tempi della condotta, la condotta successiva e il fatto che l’imputato fosse munito di patentino di idoneità tecnica e avesse affidato l’organizzazione e la sicurezza della serata a personale qualificato, stipulando un contratto e pattuituendo un compenso. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 164 c.p. e vizio di motivazione per il diniego della sospensione condizionale della pena: sosteneva che il beneficio potesse essere concesso nuovamente nei limiti dell’art. 163 c.p., che la precedente revoca dipendesse dall’impossibilità economica di pagare una provvisionale e che la risalente condanna precedente fosse legata a una difficile situazione familiare. La Corte territoriale aveva accertato che, durante la serata danzante organizzata nel centro, in violazione delle prescrizioni dell’Autorità risultavano assenti adeguate recinzioni o barriere intorno alla piscina contigua alla pista, era presente un solo addetto antincendio e mancavano tabelle alcolemiche e kit per l’alcol test.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato e generico: la difesa non si confronta con la motivazione d’appello, che aveva escluso la particolare tenuità sulla base delle specifiche carenze di sicurezza e del serio rischio per l’incolumità dei partecipanti. L’affidamento dei servizi a una ditta specializzata non rende tenue la condotta né esclude la responsabilità del committente; inoltre, il ricorrente non ha indicato quale condotta successiva al reato dovesse essere valutata. Il secondo motivo è manifestamente infondato: dal casellario risultava che la sospensione condizionale era già stata concessa due volte, il 20 ottobre 2011 e il 5 aprile 2012, e poi revocata nel 2016; l’art. 164, quarto comma, c.p. preclude una terza concessione, indipendentemente dalla specie e dall’entità delle pene sospese. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
I Giudici di appello hanno illustrato gli esiti dell’ istruttoria dibattimentale che ha consentito di accertare che nel centro elioterapico “Lua Beach”, di cui il ricorrente era il titolare, quest’ultimo aveva organizzato una serata danzante in violazione delle prescrizioni dell’Autorità a tutela dell’incolumità pubblica come stabilite nel verbale del 14 luglio 2020 atteso che era stato riscontrato che intorno alla piscina contigua alla pista non vi erano adeguate recinzioni o barriere; che era presente un solo addetto al servizio antincendio; che non vi erano tabelle alcolemiche esposte, né erano disponibili i kits per l’alcol test.
La contravvenzione e la sua gravità sono valutate in rapporto alle specifiche violazioni delle prescrizioni poste a tutela dell’incolumità pubblica riscontrate durante la serata.
Pertanto, con motivazione coerente con le risultanze processuali e immune da vizi logici, la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della causa di non punibilità, ritenendo irrilevante la circostanza che l’imputato si fosse avvalso di una ditta specializzata nei servizi di sicurezza. Ha evidenziato, infatti, che tale evenienza non vale a conferire carattere di particolare tenuità alle violazioni contestate, permanendo in capo al committente la responsabilità per le trasgressioni accertate che, come sopra rilevato, hanno riguardato specifiche violazioni delle prescrizioni dalle quali poteva certamente discendere un serio rischio per l’incolumità dei partecipanti alla serata danzante.
La particolare tenuità va valutata considerando le concrete modalità della condotta e il rischio prodotto; l’affidamento della sicurezza a una ditta specializzata non è sufficiente a rendere tenue il fatto né elimina la responsabilità del committente per le violazioni accertate.
Risulta infatti dal casellario giudiziale che il beneficio è stato concesso al ricorrente in data 20 ottobre 2011 e in data 5 aprile 2012, poi revocato nel 2016, sicché correttamente la Corte di appello ne ha negato la concessione, stante il disposto di cui all’art. 164, comma quarto, cod. pen., che non consente la reiterazione del beneficio della sospensione condizionale della pena a favore di chi ne abbia già usufruito due volte, quale che sia la specie e l'entità delle pene sospese, inflitte con le due precedenti condanne in quanto la presenza delle stesse, impedisce un nuovo giudizio prognostico favorevole sulla condotta dell'imputato.
La sospensione condizionale non può essere concessa una terza volta a chi ne abbia già usufruito due volte; la preclusione opera indipendentemente dalla specie e dall’entità delle pene sospese e impedisce una nuova prognosi favorevole.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità del fatto deve misurarsi con le concrete modalità di estrinsecazione della condotta, la gravità delle violazioni e il rischio per i beni tutelati; la motivazione che considera tali elementi non è superata da deduzioni difensive generiche o non confrontate con le ragioni della decisione.
- L’affidamento di attività organizzative o di sicurezza a una ditta specializzata non conferisce, di per sé, particolare tenuità alle violazioni accertate e non esclude la responsabilità del committente per le trasgressioni delle prescrizioni gravanti su di lui.
- Chi abbia già ottenuto due volte la sospensione condizionale della pena non può beneficiare di una terza concessione ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p., indipendentemente dalla specie e dall’entità delle pene sospese.
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