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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10133/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino nei confronti dell'imputato per concorso nella bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione a una società fallita. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo del difensore, l'imputato ha articolato due motivi sostanzialmente diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva che le doglianze erano generiche e miravano, inammissibilmente, a ottenere una nuova lettura delle risultanze probatorie e una diversa valutazione delle fonti di prova, censurando anche l'apprezzamento del dolo, senza confrontarsi davvero con la motivazione della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero generici e finalizzati a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la sentenza di appello conteneva una motivazione ampia e congrua anche in ordine alla sussistenza del dolo, non specificamente attaccata dal ricorrente. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e, c.p.p.

    Il vizio di motivazione è deducibile nei limiti previsti dalla norma; non può essere aggirato chiedendo alla Corte una autonoma rivalutazione delle prove.

  • art. 533 c.p.p.

    La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio opera nella fase di merito; in cassazione rileva solo se la sua inosservanza si traduce in manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, né una diversa valutazione delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di appello.
  • Le censure che si limitano a contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti o a contestare genericamente l'attendibilità delle prove sono inammissibili se non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio costituisce parametro decisorio tipico del giudizio di merito; in sede di legittimità può assumere rilievo soltanto quando la sua violazione si traduca in manifesta illogicità della motivazione.
  • Quando la sentenza impugnata offre una motivazione ampia e logicamente coerente sulla sussistenza del dolo, il ricorso che non si misuri specificamente con tale apparato argomentativo è destinato all'inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioni
RamiReati fallimentariProcesso penale
SottomaterieBancarotta patrimoniale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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