Cassazione Penale, Sentenza n. 11069/2024 del 15/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di cassazione del 16/05/2023 che aveva ritenuto tardivo l'atto di impugnazione telematico presentato dall'avvocato Massimiliano Dei (la PEC dell'ufficio giudiziario avrebbe accettato l'atto il 02/03/2023, ultimo giorno utile, mentre la Corte aveva indicato come data di deposito il 03/03/2023). In precedenza erano stati depositati due distinti atti di impugnazione: uno a firma dell'avv. William Voarino (quattro motivi: primi due per vizi motivazionali relativi a cause di proscioglimento; terzo e quarto su confisca) e uno a firma dell'avv. Massimiliano Dei (due motivi: sullo stesso tema della confisca e sulla mancata concessione della detenzione domiciliare sostitutiva applicando la legge n.689/1981 e il d.lgs. n.150/2022). Con la sentenza impugnata la Corte aveva dichiarato inammissibili i primi due motivi di Voarino, manifestamente infondati il terzo e il quarto, e aveva giudicato tardivo l'atto dell'avv. Dei ritenendo comunque manifestamente infondato il suo secondo motivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari ex art. 625-bis presentati dai ricorrenti. Ha osservato che il rimedio per errore di fatto è consentito solo per errori percettivi decisivi; inoltre, anche assumendo che la dichiarazione di tardività fosse dovuta a mera svista percettiva, la Quinta sezione aveva comunque esaminato e respinto i motivi di merito (in particolare quelli relativi alla confisca e alla pena sostitutiva) ritenendoli manifestamente infondati, sicché la decisione non sarebbe cambiata. Perciò il ricorso straordinario è inammissibile. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto ma solo per errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) che siano decisivi, ossia con particolare influenza sulla formazione della decisione; la Corte applica questo filtro restrittivo
Prevede la condanna alle spese processuali e consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazioni ritenute irregolari o colpose; la Corte ha imposto 3.000 euro per l'irritualità delle impugnazioni
Norma sul giudizio abbreviato o sull'applicazione della pena mediante riti alternativi (patteggiamento): la Corte ha richiamato che talune questioni (es. pena sostitutiva) dovevano essere oggetto di patteggiamento, sicché le doglianze tardive risultavano infondate
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)
Ha consentito la trattazione scritta dei ricorsi in materia penale; la Corte ha deciso la trattazione in forma scritta ai sensi della norma
legge n. 689/1981 e d.lgs. n. 150/2022
Norme richiamate dal motivo dell'avv. Dei in tema di pene sostitutive e detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza manifestamente infondata, anche perché la questione avrebbe dovuto essere oggetto di patteggiamento
Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. n.18651/2015, Sez. U. n.16103/2002, Sez. 2 n.41782/2015, Sez. 2 n.2241/2013, Sez.4 n.6770/2008)
La Corte ha richiamato precedenti che delimitano l'ambito dell'art. 625-bis: il vizio deve essere percettivo e decisivo; tali parametri sono stati applicati per dichiarare inammissibile il ricorso
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi (svista nella lettura di atti interni) e solo se l'errore ha avuto influenza decisiva sulla decisione: un mero errore formale o un vizio non decisivo non giustifica il rimedio
- Se la Corte di merito (o di legittimità) ha comunque esaminato e deciso sul merito di un'impugnazione, la successiva censura per un errore di datazione o simile difficilmente muterà l'esito: l'eventuale svista non produce rimedio quando la decisione sarebbe rimasta la stessa
- Per i depositi telematici è cruciale conservare e poter esibire le ricevute e le attestazioni di accettazione/avvenuta consegna dalla PEC giudiziaria (data e ora di accettazione): tali documenti sono l'elemento probatorio principale in caso di contestazione sulla tempestività
- La presentazione di atti distinti da più difensori può comportare problemi di ammissibilità o sovrapposizione di censure; le questioni già giudicate manifestamente infondate non beneficiano di rimedi straordinari
- Impugnazioni giudicate irrituali o colpose possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare la fondatezza e la regolarità formale dell'impugnazione prima del deposito
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