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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11069/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la decisione della Corte di cassazione del 16/05/2023 che aveva ritenuto tardivo l'atto di impugnazione telematico presentato dall'avvocato Massimiliano Dei (la PEC dell'ufficio giudiziario avrebbe accettato l'atto il 02/03/2023, ultimo giorno utile, mentre la Corte aveva indicato come data di deposito il 03/03/2023). In precedenza erano stati depositati due distinti atti di impugnazione: uno a firma dell'avv. William Voarino (quattro motivi: primi due per vizi motivazionali relativi a cause di proscioglimento; terzo e quarto su confisca) e uno a firma dell'avv. Massimiliano Dei (due motivi: sullo stesso tema della confisca e sulla mancata concessione della detenzione domiciliare sostitutiva applicando la legge n.689/1981 e il d.lgs. n.150/2022). Con la sentenza impugnata la Corte aveva dichiarato inammissibili i primi due motivi di Voarino, manifestamente infondati il terzo e il quarto, e aveva giudicato tardivo l'atto dell'avv. Dei ritenendo comunque manifestamente infondato il suo secondo motivo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi straordinari ex art. 625-bis presentati dai ricorrenti. Ha osservato che il rimedio per errore di fatto è consentito solo per errori percettivi decisivi; inoltre, anche assumendo che la dichiarazione di tardività fosse dovuta a mera svista percettiva, la Quinta sezione aveva comunque esaminato e respinto i motivi di merito (in particolare quelli relativi alla confisca e alla pena sostitutiva) ritenendoli manifestamente infondati, sicché la decisione non sarebbe cambiata. Perciò il ricorso straordinario è inammissibile. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a versare una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Consente il ricorso straordinario per errore di fatto ma solo per errori percettivi (svista o equivoco nella lettura degli atti interni) che siano decisivi, ossia con particolare influenza sulla formazione della decisione; la Corte applica questo filtro restrittivo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e consente l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di impugnazioni ritenute irregolari o colpose; la Corte ha imposto 3.000 euro per l'irritualità delle impugnazioni

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato o sull'applicazione della pena mediante riti alternativi (patteggiamento): la Corte ha richiamato che talune questioni (es. pena sostitutiva) dovevano essere oggetto di patteggiamento, sicché le doglianze tardive risultavano infondate

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. legge 18/12/2020 n.176)

    Ha consentito la trattazione scritta dei ricorsi in materia penale; la Corte ha deciso la trattazione in forma scritta ai sensi della norma

  • legge n. 689/1981 e d.lgs. n. 150/2022

    Norme richiamate dal motivo dell'avv. Dei in tema di pene sostitutive e detenzione domiciliare; la Corte ha ritenuto la relativa doglianza manifestamente infondata, anche perché la questione avrebbe dovuto essere oggetto di patteggiamento

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez. U. n.18651/2015, Sez. U. n.16103/2002, Sez. 2 n.41782/2015, Sez. 2 n.2241/2013, Sez.4 n.6770/2008)

    La Corte ha richiamato precedenti che delimitano l'ambito dell'art. 625-bis: il vizio deve essere percettivo e decisivo; tali parametri sono stati applicati per dichiarare inammissibile il ricorso

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis è ammesso solo per errori percettivi (svista nella lettura di atti interni) e solo se l'errore ha avuto influenza decisiva sulla decisione: un mero errore formale o un vizio non decisivo non giustifica il rimedio
  • Se la Corte di merito (o di legittimità) ha comunque esaminato e deciso sul merito di un'impugnazione, la successiva censura per un errore di datazione o simile difficilmente muterà l'esito: l'eventuale svista non produce rimedio quando la decisione sarebbe rimasta la stessa
  • Per i depositi telematici è cruciale conservare e poter esibire le ricevute e le attestazioni di accettazione/avvenuta consegna dalla PEC giudiziaria (data e ora di accettazione): tali documenti sono l'elemento probatorio principale in caso di contestazione sulla tempestività
  • La presentazione di atti distinti da più difensori può comportare problemi di ammissibilità o sovrapposizione di censure; le questioni già giudicate manifestamente infondate non beneficiano di rimedi straordinari
  • Impugnazioni giudicate irrituali o colpose possono comportare condanna alle spese e pagamento di somme alla Cassa delle ammende; è quindi necessario valutare la fondatezza e la regolarità formale dell'impugnazione prima del deposito

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