Cassazione Civile, Ordinanza n. 23683/2026 del 21/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio aveva rettificato il classamento proposto per un appartamento sito in Napoli, originariamente dichiarato con DOCFA in categoria A/2 classe 2, attribuendogli la categoria A/1 classe 2 e un aumento di rendita. Le contribuenti avevano impugnato l'atto e la CTP aveva annullato la rettifica. In appello, l'Ufficio aveva sostenuto, in via principale, la correttezza dell'attribuzione in A/1 e, in via subordinata, aveva chiesto il classamento in A/2 classe 4, richiamando le caratteristiche dell'immobile e la comparazione con altra unità edilizia limitrofa. La CTR aveva accolto solo parzialmente l'appello, ma con una statuizione ritenuta internamente contraddittoria: nella motivazione aderiva alla tesi dell'Ufficio circa l'equiparazione dell'immobile all'unità comparabile e quindi alla categoria A/2, ma poi concludeva per A/2 classe 2. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. per motivazione gravemente illogica e contraddittoria, evidenziando che, se il giudice di merito aveva accolto la domanda subordinata dell'Ufficio, la decisione avrebbe dovuto essere coerentemente di accoglimento dell'appello, con attribuzione della classe 4, non già della classe 2; in alternativa, se si fosse voluto confermare la classe 2, l'appello avrebbe dovuto essere rigettato.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso: ha ravvisato una palese illogicità e contraddittorietà della sentenza di appello, perché la motivazione dava per condivisa la tesi dell'Ufficio sull'attribuzione della categoria A/2 classe 4, ma il dispositivo/risultato finale assegnava invece la categoria A/2 classe 2. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo parzialmente il ricorso originario delle contribuenti e attribuendo all'immobile la categoria A/2 classe 4. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, considerato che la lite aveva comunque escluso l'originaria pretesa dell'Ufficio di classificare l'immobile in A/1.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della sentenza può essere dedotta quando la motivazione sia gravemente illogica e intrinsecamente contraddittoria.
La Corte, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può cassare la sentenza e decidere la causa nel merito.
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione quando il ragionamento decisorio risulti internamente incoerente, soprattutto se la motivazione aderisce a una ricostruzione dei fatti o a una richiesta di parte ma il dispositivo perviene a un esito incompatibile con tale premessa.
- Nel contenzioso catastale, il giudice di merito deve formulare una decisione coerente tra motivazione e conclusione finale, specie quando il classamento riconosciuto deriva dall'accoglimento della tesi subordinata di una parte.
- Se la controversia è definibile sulla base degli atti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può cassare la sentenza viziata e decidere direttamente nel merito.
- La parziale soccombenza reciproca o il mancato accoglimento della pretesa principale possono giustificare la compensazione integrale delle spese, quando l'esito complessivo della lite mostri che nessuna parte ha ottenuto integralmente ciò che chiedeva.
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