Cassazione Penale, Sentenza n. 24299/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Lattanzi ha impugnato l'ordinanza della Corte di appello di Bologna che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza del Tribunale di Bologna del 9/3/2023. Denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione (art. 606 co.1 lett. c) ed e) c.p.p.), sostenendo che la corte abbia erroneamente ritenuto necessaria, a pena di inammissibilità, una nuova elezione o dichiarazione di domicilio nel mandato speciale ad impugnare, mentre la legge richiederebbe solo il deposito del mandato specifico dopo la sentenza impugnata. Inoltre deduce che l'art. 581, co.1-quater, introdotto dal d.lgs. 150/2022, non dovrebbe applicarsi al caso perché la dichiarazione di assenza è anteriore all'entrata in vigore della riforma (30/12/2022) e rileva che la procura speciale richiamava l'atto di impugnazione che conteneva l'indicazione di domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che l'art. 89, comma 3, d.lgs. 150/2022 applica la nuova disciplina alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; poiché la sentenza impugnata è del 9/3/2023, si applica l'art. 581, co.1-quater c.p.p. Tale disposizione richiede, per l'imputato assente, non solo il deposito di uno specifico mandato ad impugnare successivo alla sentenza, ma anche una dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla sentenza impugnata. La precedente elezione o indicazione di domicilio non è quindi sufficiente. Perciò la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello per mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio nel mandato. Il ricorrente è altresì condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p., comma 1-quater
Ai fini di ammissibilità dell'impugnazione dell'imputato assente richiede il deposito di un mandato specifico successivo alla sentenza e la dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla sentenza impugnata; la precedente elezione non è sufficiente.
d.lgs. 150/2022, art. 89, comma 3 (norma transitoria)
Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi I-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto
Stabilisce che la nuova disciplina (tra cui l'art. 581 co.1-quater) si applica alle impugnazioni contro sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del decreto; qui la sentenza del 9/3/2023 rientra nel campo di applicazione.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e)
Norme sulle ragioni di cassazione che il ricorrente ha richiamato per dedurre errori di diritto e di motivazione; tuttavia il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
artt. 157-ter, 161, 164, 176, co.1 lett. c), 179 c.p.p. (richiamati)
Norme del codice di procedura penale attinenti a notificazioni, costituzione di domicilio, processi in absentia e formalità di impugnazione che il ricorrente ha invocato; la Corte ha interpretato tali disposizioni coerentemente con la nuova disciplina transitoria e l'esigenza di una nuova dichiarazione di domicilio per la fase di impugnazione.
art. 585 c.p.p., comma 1-bis (richiamato)
Richiamato dal transitorio del d.lgs. 150/2022 come parte della riforma: collabora al quadro delle nuove regole sulle impugnazioni e sulle formalità richieste.
Massime di principio
- Se la sentenza impugnata è stata pronunciata dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (Riforma "Cartabia"), si applicano le nuove regole dell'art. 581 co.1-quater: l'imputato assente deve depositare un mandato specifico post-sentenza e dichiarare o eleggere domicilio per l'impugnazione.
- Una precedente elezione o dichiarazione di domicilio compiuta prima della sentenza impugnata non soddisfa il requisito: la manifestazione di volontà relativa al domicilio deve essere successiva alla sentenza impugnata.
- La mancata indicazione della dichiarazione/elezione di domicilio nel mandato speciale ad impugnare comporta l'inammissibilità dell'appello proposto per conto di imputato assente.
- Le disposizioni transitorie (art. 89 d.lgs. 150/2022) devono essere verificate in relazione alla data della sentenza impugnata per determinare quale disciplina applicare.
- Per evitare inammissibilità è prudente predisporre, oltre al mandato speciale, una dichiarazione esplicita e aggiornata di elezione/dichiarazione di domicilio per la fase di impugnazione, anche se il difensore ritiene che un domicilio fosse già stato eletto in precedenza.
- La giurisprudenza di legittimità considera "ragionevole" l'onere di una nuova elezione/dichiarazione di domicilio come misura finalizzata alla certezza della conoscenza del processo e alla regolare notificazione degli atti di impugnazione.
- La mancata osservanza dei requisiti formali introdotti dalla riforma può comportare, oltre all'inammissibilità, la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24246/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24247/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24248/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24249/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24250/2024 del 19/06/2024
- Sentenza penale · 19 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 24252/2024 del 19/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →