Cassazione Civile, Ordinanza n. 06963/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditore)
La controversia
Un imprenditore aveva commissionato a un'altra impresa individuale un quantitativo di materiale di pelletteria; il materiale era arrivato in ritardo e, per tale ragione, il committente non aveva pagato il prezzo alla consegna. Il venditore otteneva decreto ingiuntivo per euro 1.033,00 su un valore della compravendita indicato in euro 1.875,00. L'opponente eccepiva l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Andria in favore del Giudice di Pace di Cirò, ove aveva sede la propria impresa, e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inadempimento. I giudici di merito confermavano la validità della rimessione in termini dell'opposto, che si era costituito tardivamente per un errore nel nominativo dell'opponente, e ritenevano inammissibile l'appello, assumendo che la causa fosse di valore inferiore a euro 1.103,00 ed era stata decisa secondo equità. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 153 c.p.c., sostenendo che l'errore materiale sul nominativo non potesse integrare un impedimento assoluto non imputabile idoneo a giustificare la rimessione in termini; 2) violazione dell'art. 113 c.p.c., sostenendo che il valore della causa avrebbe dovuto essere determinato considerando anche la domanda riconvenzionale di risoluzione, con conseguente decisione secondo diritto e proponibilità dell'appello ordinario.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo incensurabile l'accertamento di merito sulla causa non imputabile e sulla diligenza impiegata per superare l'impedimento. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando davanti al giudice di pace siano proposte domande connesse, il valore della causa va determinato considerando anche la domanda riconvenzionale; perciò la controversia non poteva essere decisa secondo equità e il gravame non poteva essere dichiarato inammissibile per tale ragione. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio al Tribunale di Trani in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
la rimessione in termini presuppone un evento non imputabile con carattere di impedimento assoluto; l'accertamento della sussistenza di tale presupposto e della diligenza della parte spetta al giudice di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale nei casi consentiti
la decisione secondo equità del giudice di pace non è corretta quando, per la presenza di domande connesse, il valore della controversia va determinato tenendo conto anche della riconvenzionale, imponendo la decisione secondo diritto
il valore della causa deve essere determinato secondo i criteri legali di quantificazione della domanda, considerando le domande proposte nel giudizio
nel regime successivo alla riforma del 2006, la presenza di domande connesse davanti al giudice di pace comporta che l'intera controversia sia decisa secondo diritto, con conseguente appellabilità ordinaria
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il giudizio sull'impedimento assoluto e sull'uso dell'ordinaria diligenza, in quanto accertamenti di fatto, è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio motivazionale previsto dalla norma
richiamato dal ricorrente nel dedurre l'erroneità della declaratoria di inammissibilità dell'appello per il regime decisorio applicato alla causa
Massime di principio
- La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. richiede un impedimento assoluto non imputabile alla parte; la verifica della concreta sussistenza del presupposto e della diligenza impiegata è questione di fatto rimessa al giudice di merito.
- Un mero errore materiale nell'indicazione della controparte non è, di per sé, un criterio autosufficiente per negare o concedere la rimessione in termini: occorre verificare se in concreto abbia realmente impedito alla parte, nonostante l'ordinaria diligenza, di compiere tempestivamente l'atto.
- Quando davanti al giudice di pace sono proposte domande connesse, il valore della controversia va determinato considerando complessivamente anche la domanda riconvenzionale; non è consentito frazionare il regime decisorio tra domanda principale e riconvenzionale.
- Se il valore complessivo della lite supera la soglia che consente la decisione equitativa, l'intera controversia deve essere decisa secondo diritto e la sentenza è impugnabile con appello ordinario, non nei soli limiti previsti per le decisioni equitative.
- Ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione, rileva la corretta qualificazione del valore della causa sulla base di tutte le domande effettivamente introdotte nel processo, comprese quelle riconvenzionali connesse.
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