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Sentenza

Sentenza del 22/12/2016 n. 26716 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una cartella TARSU relativa all'anno 2000 per locali adibiti a supermercato. Il Comune sosteneva, da un lato, che la CTR avesse erroneamente escluso la valutazione di una nota AMA prodotta in appello e, dall'altro, che la riduzione della TARSU non spettasse perché il servizio di raccolta era disponibile e la contribuente aveva scelto autonomamente di affidare la gestione dei rifiuti a soggetti terzi. La società, con ricorso incidentale, contestava invece la motivazione della CTR, sostenendo di non aver usufruito né del servizio comunale di raccolta e trasporto né dello smaltimento.

La decisione

La Corte ha riconosciuto fondato il primo motivo del Comune, stabilendo che nel processo tributario i documenti possono essere prodotti liberamente in appello, anche se preesistenti o tardivamente prodotti in primo grado, purché siano depositati tempestivamente e ritualmente entro il termine previsto. Tuttavia, il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il Comune non ha dimostrato in modo autosufficiente che la nota AMA fosse decisiva per provare la regolarità del servizio. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della contribuente, perché volto sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti, attività riservata al giudice di merito. È stata quindi confermata la debenza della TARSU in misura ridotta, non superiore al 40% della tariffa. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, commi 1 e 2

    Il comma 2 consente la produzione di nuovi documenti in appello.

    Nel processo tributario i documenti possono essere prodotti in appello anche senza dimostrare l'impossibilità incolpevole di produrli in primo grado, purché il deposito sia tempestivo e rituale.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1

    Deposito entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell'udienza.

    Il termine per il deposito documentale si applica anche in appello tramite il richiamo dell'art. 61 del decreto.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Estende al giudizio di appello le norme relative al giudizio di primo grado, tra cui quelle sui termini di deposito.

  • D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, commi 1, 2 e 4

    Il tributo è dovuto in misura non superiore al 40% della tariffa quando il servizio non è svolto nella zona, oppure è effettuato con grave violazione delle prescrizioni regolamentari.

    La mancata o gravemente irregolare erogazione del servizio comunale non elimina la TARSU, ma comporta una riduzione, determinata in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Il n. 3 riguarda la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; il n. 5 consente un controllo limitato sui vizi motivazionali, ma non permette alla Corte di cassazione di riesaminare liberamente i fatti e le prove.

  • Codice di procedura civile, art. 345

    Le limitazioni previste per le nuove prove nel processo civile non si applicano automaticamente al processo tributario, che segue la disciplina speciale dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la produzione di documenti in appello è generalmente ammessa, anche se i documenti erano già disponibili o non erano stati prodotti in primo grado, purché il deposito avvenga entro i termini processuali e con modalità rituali.
  • La disponibilità astratta del servizio di raccolta rifiuti non è necessariamente sufficiente a escludere la riduzione TARSU: occorre verificare concretamente se il servizio fosse effettivamente svolto nella zona e se rispettasse le prescrizioni regolamentari.
  • L'affidamento dei rifiuti a soggetti privati non comporta automaticamente né l'esenzione né la riduzione della TARSU; la riduzione dipende dall'effettiva mancata o gravemente irregolare erogazione del servizio comunale.
  • Chi invoca la riduzione deve fornire elementi concreti sulla mancata erogazione o sull'irregolarità del servizio; analogamente, il Comune deve dimostrare in modo specifico e decisivo la regolarità del servizio se intende negare la riduzione.
  • In cassazione non è possibile ottenere un nuovo esame delle prove mediante una semplice ricostruzione alternativa dei fatti: occorre indicare con precisione il fatto decisivo omesso o la specifica carenza logico-giuridica della motivazione.

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