Sentenza del 19/01/2021 n. 23 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TARI - Onere d'informazione a carico del contribuente - Conseguenze
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
So.ge.pu. notificava un avviso di accertamento TARI per gli anni 2012-2017. La società contribuente impugnava lamentando: carenza di motivazione dell'avviso, uso di presunzioni non consentite, contraddittorietà rispetto alla reale destinazione delle aree (parte adibita a parcheggio per vincolo/accordo col Comune), decadenza del potere di accertamento per l'anno 2012 e illegittima applicazione/quantificazione delle sanzioni (violazione art. 12 Dlgs. 472/1997). In appello la contribuente denunciava inoltre che elementi e documenti prodotti non erano stati valutati e che l'ente non aveva effettuato sopralluoghi. La questione centrale è l'onere d'informazione: la contribuente non aveva indicato nella denuncia originaria né in variazioni eventuali cause di esenzione o elementi per tariffa ridotta.
La decisione
La Commissione ha respinto entrambi gli appelli. Ha ritenuto inammissibili o infondati i principali rilievi della contribuente perché tutti fondati su fatti e circostanze che non erano stati comunicati nella denuncia originaria e quindi non potevano essere opposti solo in giudizio. La Corte ha confermato il principio per cui è onere del contribuente indicare nella denuncia ogni causa di esenzione o elementi per tariffa ridotta; l'omissione impedisce di prospettare tali ragioni esclusivamente nel giudizio. È inoltre affermato che l'omissione di sopralluoghi da parte dell'Amministrazione è una mera facoltà la cui mancata effettuazione non invalida l'accertamento. Sul termine di decadenza, la Corte ha applicato l'orientamento giurisprudenziale distinguendo le occupazioni anteriori al 20 gennaio da quelle successive: avendo la società dimostrato che l'occupazione era anteriore a gennaio 2013, il dies a quo è il 21 gennaio 2013 e il dies ad quem il 31 dicembre 2017; l'accertamento notificato nell'aprile 2018 relativo al 2013 è quindi invalido per decadenza. Il primo grado, che aveva già dichiarato la decadenza per l'anno 2012 e l'illegittimità di alcune sanzioni per violazione dell'art. 12 Dlgs. 472/1997, viene quindi confermato nei suoi punti essenziali. Spese compensate.
Norme richiamate
Art. 62 Dlgs. 597/1993
Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originale o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
La norma condiziona l'esenzione alla loro indicazione nella denuncia originaria (o di variazione) e alla dimostrazione mediante elementi obiettivi o documentazione; se il contribuente non indica queste circostanze nella denuncia, non può ottenere l'esenzione o la tariffa ridotta.
Art. 1, comma 161, L. 296/2006
Stabilisce il termine di decadenza quinquennale per la notifica degli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione; va coordinato con la regola della denuncia entro il 20 gennaio per individuare il dies a quo in relazione all'inizio dell'occupazione.
Art. 70 D.Lgs. 507/1993 (richiamato)
"la denuncia dei locali ed aree tassabili ... deve essere effettuata ... entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione"
La decorrenza del termine di decadenza quinquennale si calcola differentemente se l'occupazione è anteriore al 20 gennaio o successiva: se è anteriore, il termine quinquennale decorre dall'anno stesso; se successiva, dal 20 gennaio dell'anno successivo.
Art. 12, co. 5, Dlgs. 472/1997
"Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo."
Disciplina il cumulo e la modulazione delle sanzioni per violazioni ripetute su più periodi d'imposta; la Corte applica la normativa ricordando i limiti di ragionevolezza ed eguaglianza nell'applicazione delle misure di moderazione del cumulo.
Giurisprudenza di legittimità (es. Cass. Sez. 6, ord. n. 10634/2019; Cass. Sez. 6, ord. n. 21250/2017)
Confermano il principio secondo cui l'onere dell'informazione/denuncia grava sul contribuente per tutti gli elementi utili al calcolo della tassa (esenzioni, riduzioni, particolari usi delle aree) e che la mera omissione nella denuncia impedisce di opporre tali ragioni solo in giudizio.
Massime di principio
- In materia di TARI il contribuente ha l'onere di indicare nella denuncia originaria (o in successive variazioni) ogni causa di esenzione totale o parziale e ogni elemento rilevante per l'applicazione di tariffe ridotte; l'omissione impedisce di fondare su tali circostanze una difesa nuova proposta unicamente in giudizio.
- L'Amministrazione ha l'onere di provare il presupposto d'imposta (es. occupazione/taglio catastale), ma non è obbligata a compiere sopralluoghi: l'eventuale mancata ispezione è mera facoltà e non invalida l'accertamento se la documentazione e gli elementi a disposizione giustificano la pretesa.
- Il termine di decadenza quinquennale per l'accertamento va calcolato tenendo conto della regola della denuncia entro il 20 gennaio: se l'occupazione è iniziata prima del 20 gennaio dell'anno considerato, il quinquennio decorre da quell'anno; se dopo, decorre dal 20 gennaio dell'anno successivo.
- Le eccezioni documentali o le prove di una destinazione particolare (es. aree vincolate a parcheggio, aree non produttive di rifiuti) devono essere fornite dal contribuente con elementi oggettivi e tempestivi; produrle tardivamente in giudizio senza che siano state inserite nella denuncia originaria rischia di essere inidoneo a produrre effetto.
- Quanto alle sanzioni per violazioni ripetute, la disciplina di cumulo/moderazione (art. 12 Dlgs. 472/1997) si applica nei limiti di ragionevolezza e non può essere esclusa per categorie di atti senza adeguata motivazione sostanziale; l'amministrazione deve giustificare eventuali scelte divergenti.
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