Cassazione Penale, Sentenza n. 48610/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza cautelare che disponeva la custodia in carcere per partecipazione ad associazione finalizzata al contrabbando di tabacco da narghilè e vari reati di corruzione e contrabbando (alcuni contestati a entrambi, altri solo a Francesco De Masi). Nel ricorso per cassazione, presentato ex art. 311 comma 2 c.p.p., è stata censurata la carenza della motivazione in ordine al requisito di cui all'art. 292 comma 1 lett. c) c.p.p., cioè l'esposizione e l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi a sostegno della misura. Tuttavia i ricorsi sono stati depositati presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia anziché presso la cancelleria del Tribunale di Trento; la trasmissione al Tribunale di Trento è avvenuta oltre il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. (l'ordinanza era stata eseguita il 28/06/2022, gli atti sono pervenuti al Tribunale competente il 20/07/2022).
La decisione
La Corte ha dichiarato i ricorsi inammissibili per tardività, richiamando il principio giurisprudenziale secondo cui il ricorso cautelare va presentato presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza (o del tribunale che ha deciso in sede di riesame) e che la data rilevante per la tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente. La presentazione ad un ufficio diverso espone il ricorrente al rischio di inammissibilità per tardività poiché la cancelleria presso cui è depositato non ha obbligo di trasmettere. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Stabilisce il rito speciale per il ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari e i termini per proporre il ricorso; la Corte interpreta che il deposito deve avvenire presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza e che la tempestività si valuta sulla data di pervenimento al competente ufficio
art. 292 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Richiede che l'ordinanza cautelare contenga l'esposizione e l'autonoma valutazione delle esigenze cautelari e degli indizi; i ricorrenti ne denunciavano la violazione come motivo di merito, ma il vizio non è stato esaminato per sopravvenuta inammissibilità procedurale
art. 582 comma 2 cod. proc. pen.
Richiamato per escludere l'obbligo della cancelleria che ha ricevuto l'atto di trasmetterlo al giudice competente; la Corte conferma che la mera ricezione in altra cancelleria non sanifica la tardività
giurisprudenza (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, Bottari)
Principio consolidato: in materia di impugnazioni cautelari il ricorso deve essere presentato alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione; la data rilevante per la tempestività è quella di pervenimento all'ufficio competente
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari deve essere depositato esclusivamente presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza (o del tribunale che ha deciso in sede di riesame), non presso una cancelleria diversa
- La tempestività del ricorso si valuta in base alla data in cui l'atto perviene alla cancelleria competente: la trasmissione successiva da altra cancelleria non cura la tardività
- I termini previsti dall'art. 311 c.p.p. sono perentori per le impugnazioni cautelari; il mancato rispetto può comportare l'inammissibilità del ricorso e sanzioni (spese e ammenda)
- Se si impugna un provvedimento cautelare, occorre verificare immediatamente quale sia l'ufficio competente e assicurarsi che la presentazione avvenga effettivamente presso quella cancelleria (utilizzare modalità di deposito che consentano prova della pervenzione)
- Le censure di merito sulla motivazione della misura (es. art. 292 c.p.p.) possono rimanere inespresse se l'impugnazione viene dichiarata inammissibile per vizi di tempestività o competenza; pertanto gli aspetti formali vanno curati prima di sviluppare il merito
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