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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31061/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito, che aveva confermato il non doversi procedere per tardività della querela in relazione al reato di minaccia, è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (imputato)

La controversia

Il procedimento riguardava un addebito di minaccia ex art. 612 c.p. definito dal giudice di pace con declaratoria di non doversi procedere per difetto di condizione di procedibilità, essendo la querela presentata tardivamente; il tribunale aveva confermato tale decisione. La parte civile ha proposto ricorso per cassazione deducendo un solo motivo: l'incompetenza per materia del giudice di pace, sostenendo che dai fatti sarebbe emersa una minaccia di particolare gravità, tale da determinare la competenza del tribunale. La Corte ha rilevato che la parte civile non ha interesse a impugnare una sentenza di proscioglimento per improcedibilità dovuta a difetto di querela, perché si tratta di pronuncia penale meramente processuale che non reca vantaggio alla pretesa civilistica; ha inoltre osservato che l'eventuale contestazione di un'aggravante desumibile dal fatto storico rientra nel potere esclusivo del pubblico ministero.

Norme richiamate

  • art. 612 c.p.

    Il fatto storico era ricondotto al reato di minaccia; la Corte non affronta il merito del reato, ma richiama la contestazione originaria come riferimento della vicenda processuale.

  • art. 612 c.p.

    La dedotta aggravante, se desumibile dal fatto, è nella disponibilità esclusiva del pubblico ministero e non della parte civile.

  • art. 35599/2012 Sez. U, Di Marco

    la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite secondo cui la parte civile non ha interesse a impugnare una pronuncia penale di improcedibilità per difetto di querela, perché non produce utilità sul piano civile.

Massime di principio

  • La parte civile è priva di interesse ad impugnare la sentenza che dichiara il non doversi procedere per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto o tardività della querela, trattandosi di decisione meramente processuale che non arreca utilità ai fini dell'azione civile.
  • La contestazione di un'aggravante desumibile dal fatto storico attiene al potere di iniziativa del pubblico ministero e non può essere utilmente fatta valere dalla parte civile ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione.
  • L'eccezione relativa alla competenza per materia, quando presupponga una diversa qualificazione aggravata del fatto, non supera il difetto di interesse della parte civile a impugnare una pronuncia di improcedibilità dell'azione penale.

Come è indicizzato

MaterieMinacceImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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