Cassazione Penale, Sentenza n. 27442/2023 del 22/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: (1) vizi di motivazione e inosservanza dell'art. 192 c.p.p., con contestazione dell'attendibilità della persona offesa e richiesta di rivalutazione delle contraddizioni emerse; (2) errata applicazione di legge: la Corte di appello, avendo revocato le statuizioni civili in seguito al risarcimento intervenuto, avrebbe dovuto revocare anche la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento del risarcimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (perché sostanzialmente diretto a un sindacato di merito non consentito in sede di legittimità e non deducente travisamento della prova o manifesta illogicità della motivazione). Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo: poiché la parte civile aveva revocato la costituzione per intervenuto risarcimento, la revoca delle statuizioni civili doveva estendersi anche alla condizione della sospensione condizionale della pena che era subordinata al pagamento del danno. Pertanto la sentenza impugnata è annullata senza rinvio limitatamente alla parte che subordinava la sospensione condizionale della pena al risarcimento, eliminando tale subordinazione; per il resto la pronuncia di merito è confermata.
Norme richiamate
La Cassazione rileva che l'eventuale violazione dell'art. 192 (regole sull'assunzione della prova testimoniale) non costituisce di per sé motivo valido di cassazione salvo che la mancata osservanza sia sanzionata dalla norma con nullità o effetto impeditivo: non è ammissibile usare questo articolo per ottenere una rivalutazione del merito sull'attendibilità dei testimoni in sede di legittimità.
L'art. 606 delimita i motivi di ricorso per cassazione e richiede che le censure siano riferite a questioni di diritto o vizi della motivazione di tipo manifesto; la Corte conferma che lodi che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione globale della credibilità delle prove semplicemente sottoponendo frammenti probatori: le censure sulla motivazione sono ammissibili solo se si tratta di carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà tale da imporre diversa conclusione.
- Le presunte violazioni dell'art. 192 c.p.p. (formalità sulla prova testimoniale) non costituiscono automaticamente motivo di cassazione, salvo che la violazione sia espressamente sanzionata con nullità o con effetti specifici dalla norma.
- Quando la parte civile revoca la costituzione o il danno è già risarcito, la revoca delle statuizioni civili in sede penale deve comportare anche la revoca di qualunque condizione della pena subordinata al risarcimento (es. la sospensione condizionale), se il requisito della subordinazione è ormai venuto meno.
- La Corte di Cassazione può annullare senza rinvio la parte della sentenza che è affetta da vizio già sanato nei fatti (es. pagamento del risarcimento), quando la soluzione del profilo impugnato è pacifica e desumibile dagli atti.
- Per impugnare con successo in Cassazione questioni di attendibilità occorre dimostrare travisamento della prova o manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non soltanto evidenziare incongruenze o richieste di diversa ponderazione probatoria.
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