Cassazione Penale, Ordinanza n. 24634/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era in parte non consentita in sede di legittimità, perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondata. Ha evidenziato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, compiuta alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto la Corte di appello aveva indicato ragioni ostative corrette, richiamando la gravità della condotta, l'entità del danno, il valore della merce ricettata e le modalità dell'attività illecita.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto è valutata dal giudice di merito alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e può essere esclusa in presenza di condotta grave ed entità del danno non minima.
I criteri di gravità della condotta e dell'entità del danno guidano la valutazione discrezionale sulla particolare tenuità del fatto.
Massime di principio
- La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è espressione di discrezionalità del giudice di merito, ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.
- In sede di legittimità il diniego dell'art. 131-bis c.p. è censurabile solo per mancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione, non per una mera diversa lettura dei fatti.
- Non sussiste particolare tenuità del fatto quando il giudice di merito valorizzi elementi come la gravità della condotta, l'entità del danno, il valore del bene offeso e le modalità esecutive dell'attività illecita.
- Sono inammissibili le censure in cassazione che si limitino a riprodurre motivi già vagliati e motivatamente respinti dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la decisione impugnata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →