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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24634/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per ricettazione. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere ritenuta di minima offensività. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era in parte non consentita in sede di legittimità, perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, e comunque manifestamente infondata. Ha evidenziato che la valutazione sulla particolare tenuità del fatto, compiuta alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., è rimessa al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione; nel caso concreto la Corte di appello aveva indicato ragioni ostative corrette, richiamando la gravità della condotta, l'entità del danno, il valore della merce ricettata e le modalità dell'attività illecita.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto è valutata dal giudice di merito alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p. e può essere esclusa in presenza di condotta grave ed entità del danno non minima.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di gravità della condotta e dell'entità del danno guidano la valutazione discrezionale sulla particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • La valutazione sulla particolare tenuità del fatto è espressione di discrezionalità del giudice di merito, ancorata ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • In sede di legittimità il diniego dell'art. 131-bis c.p. è censurabile solo per mancanza assoluta o manifesta illogicità della motivazione, non per una mera diversa lettura dei fatti.
  • Non sussiste particolare tenuità del fatto quando il giudice di merito valorizzi elementi come la gravità della condotta, l'entità del danno, il valore del bene offeso e le modalità esecutive dell'attività illecita.
  • Sono inammissibili le censure in cassazione che si limitino a riprodurre motivi già vagliati e motivatamente respinti dal giudice di appello, senza confrontarsi specificamente con la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieRicettazioneImpugnazioniCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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