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Sentenza

Sentenza del 15/12/2022 n. 5956 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Processo tributario - Soggetto contribuente - Termine proposizione ricorso - Sessanta giorni - Avvenuto superamento - Rileva - Definitività atto impositivo - Consegue - Termine proposizione ricorso - Oggettiva perentorietà - Sussiste - Parte resistente - Avvenuta costituzione giudizio - Ricorso introduttivo - Raggiungimento scopo - Non rileva - Rimessione in termini - Esclusione - Tardività ricorso introduttivo - Sussiste - Inammissibilità ricorso introduttivo - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha stabilito che il termine di 60 giorni previsto per proporre il ricorso è oggettivamente perentorio; la costituzione della parte resistente non impedisce la definitività dell'atto impositivo e non consente la rimessione in termini. Di conseguenza il ricorso introduttivo, essendo stato proposto oltre termine, è stato escluso/inammissibile.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

il contribuente ha proposto ricorso tributario oltre il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Si è discusso se la costituzione in giudizio della parte resistente potesse sanare il difetto di tempestività o consentire la rimessione in termini, considerando che la costituzione poteva aver raggiunto lo scopo di partecipare al processo.

Norme richiamate

  • art. 21, primo comma, d.lgs. 546/92

    il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato per proporre ricorso è perentorio e la sua violazione comporta inammissibilità del ricorso; non è sanato dalla costituzione in giudizio della parte resistente.

  • art. 156, terzo comma, c.p.c.

    la disposizione è richiamata per escludere la rimessione in termini: non sussistono i presupposti per la riapertura dei termini quando l'atto impugnato è divenuto definitivo nonostante la costituzione della resistente.

Massime di principio

  • Il termine di 60 giorni per proporre ricorso tributario è perentorio: la proposizione oltre tale termine rende il ricorso inammissibile.
  • La costituzione della parte resistente in giudizio non sanifica la tardività dell'impugnazione né impedisce che l'atto impositivo diventi definitivo.
  • Non è ammessa la rimessione in termini quando l'atto impugnato è già divenuto definitivo per decorso del termine di impugnazione; la partecipazione della resistente non costituisce causa di riapertura dei termini.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare con attenzione la data di notifica e rispettare il termine di 60 giorni; in caso di dubbi sulla validità della notifica occorre adottare tempestive iniziative (ad es. impugnazione entro termine o istanze cautelari) perché la semplice costituzione della controparte non tutela il ricorrente tardivo.
  • Valutare sempre possibili eccezioni (nullità della notifica, fatti impeditivi del decorso dei termini, provvedimenti cautelari richiesti nei termini) che, se adeguatamente provati, possono legittimare un ricorso anche se parzialmente contestato sul piano della tempestività.

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