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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11541/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Romeo era stato condannato, dopo giudizio abbreviato, per il delitto di cui all'art.495 cod. pen. (false dichiarazioni rese dall'imputato durante l'esame su precedenti penali e processi pendenti), con aggravamento secondo comma n.2. Ha impugnato la conferma della condanna davanti alla Cassazione articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e travisamento delle prove, sostenendo la buona fede e l'erronea percezione dell'estinzione di precedenti sentenze; (2) illegittimo diniego della sospensione condizionale della pena perché le pregresse condanne erano state convertite in pena pecuniaria o estinte e non ostavano all'applicazione del beneficio, inoltre la pena cumulata non superava il limite di due anni; (3) vizio nella determinazione della pena e mancata considerazione della collaborazione dell'imputato ai sensi dell'art.133 cod. pen.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto per manifesta infondatezza e perche' le censure miravano a un riesame di merito non consentito in sede di legittimita'. Tuttavia ha ritenuto fondato il secondo motivo: le precedenti condanne di Romeo erano state in parte convertite in pene pecuniarie e vi era una condanna per contravvenzione estinta ai sensi dell'art.167 cod. pen., perciò non risultava che egli fosse mai stato condannato a pena detentiva per delitto tale da essere ostativa alla sospensione condizionale. Ne e' conseguito l'annullamento limitato al punto del diniego della sospensione condizionale e il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per nuovo esame su tale beneficio. Per il resto il ricorso e' stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    La norma punisce le false dichiarazioni rese dall'imputato durante l'esame; la Corte territoriale ha ritenuto provato il dolo e la Cassazione non ha ritenuto fondate le censure sul punto, confermando l'accertamento di responsabilita'.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa il limite di due anni per la sospensione condizionale della pena: la Corte ha considerato rilevante, nel riesame del beneficio, che la pena cumulata non sconfinava tale limite.

  • art. 167 cod. pen.

    Norma che disciplina l'estinzione del reato: la Corte ha ritenuto che l'estinzione di una precedente condanna rendesse irrilevante quella precedente rispetto all'ostativita' della sospensione condizionale.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sull'individuazione della pena e sui criteri di applicazione: la Cassazione ha ritenuto corretta la determinazione della pena da parte del giudice di merito (pena base al minimo edittale e sconto per rito abbreviato).

  • Giurisprudenza di Cassazione citata (Antonazzo, Ndiaye, Faye)

    Principio consolidato secondo cui le condanne a pena detentiva sostituite con pena pecuniaria e le condanne per contravvenzioni non sono automaticamente ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena.

Massime di principio

  • La Cassazione non riforma gli accertamenti di fatto dei giudici di merito se non vi e' un concreto vizio di legge o di motivazione: le censure che chiedono un semplice riesame del merito sono inammissibili.
  • In tema di sospensione condizionale della pena, le precedenti condanne che hanno visto la pena detentiva convertita in pena pecuniaria non ostano di per se' alla concessione del beneficio.
  • Le condanne per contravvenzioni, salvo casi particolari, non costituiscono automaticamente un ostacolo alla sospensione condizionale della pena per delitti.
  • L'estinzione di una pena o del reato ai sensi dell'art.167 cod. pen. elimina la rilevanza di quella precedente ai fini dell'ostativita' del beneficio.
  • Per ottenere la sospensione condizionale e' necessario valutare la pena complessiva effettiva e il limite previsto dalla legge (es. due anni); se la pena cumulata non eccede il limite il beneficio puo' essere concesso previa valutazione della prognosi di futura buona condotta.
  • Quando si contesta la sussistenza del dolo in dichiarazioni rese in giudizio, occorre indicare specifiche lacune nella motivazione o errori probatori evidenti, non limitarsi ad affermare buona fede senza confrontarsi con le argomentazioni dei giudici di merito.

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