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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22104/2025 del 12/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Tribunale di Brindisi (17/05/2023) a 1.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art.4, commi 2 e 3 della L. 110/1975 per avere portato in luogo pubblico due coltelli da cucina e un coltellino svizzero senza giustificato motivo. Con l'appello il difensore ha dedotto difetto dell'elemento soggettivo, eccessività della pena e omissione di motivazione in relazione alle attenuanti generiche e al beneficio della sospensione condizionale della pena. La Corte di Appello di Lecce ha rilevato l'inappellabilità della sentenza (essendo stata inflitta solo l'ammenda) e ha trasmesso l'atto alla Corte di Cassazione quale ricorso; il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di inammissibilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché l'impugnazione era proposta con il mezzo (appello) non consentito dall'art. 593, comma 3, c.p.p. per le sentenze di condanna alla sola ammenda; le censure sollevate attenevano al merito (insussistenza dell'elemento soggettivo, trattamento sanzionatorio, mancata concessione delle attenuanti e della sospensione condizionale) e non rientrano nelle categorie di cui all'art. 606 c.p.p. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 4 commi 2 e 3

    Quanto contestato (porto di coltelli in luogo pubblico senza giustificato motivo) è stato valutato come fattispecie sanzionata da questa norma; la condanna fu pronunciata in base a tali disposizioni.

  • Codice di procedura penale, art. 593 comma 3

    Stabilisce l'inappellabilità di determinate sentenze (tra cui quelle che infliggono la sola ammenda); la Corte ha ritenuto che l'appello fosse il mezzo di impugnazione non consentito e quindi l'impugnazione è inammissibile.

  • Codice di procedura penale, art. 606

    Indica le categorie di motivi ammissibili nel ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato che le doglianze proposte attengono al merito e non rientrano nelle predette categorie, perciò non potevano essere proposte mediante ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado infligge la sola ammenda, l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; l'impugnazione deve essere prospettata con il mezzo consentito (ad es. ricorso per cassazione nei limiti previsti).
  • Le censure di merito (insussistenza del dolo/colpa, eccessività della pena, valutazione delle attenuanti) non sono automaticamente ammissibili in Cassazione: occorre inquadrare il motivo in una delle categorie previste dall'art. 606 c.p.p. (violazione di norme di diritto, vizio di motivazione sotto il profilo giuridico, nullità).
  • Presentare consapevolmente un mezzo di impugnazione diverso da quello prescritto dalla legge può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione e sanzioni (spese e somme alla cassa delle ammende).
  • Prima di proporre impugnazione è necessario verificare la natura della sentenza (se contiene solo ammenda o anche altre pene/effetti) per scegliere il corretto rimedio processuale; se si ritiene che la decisione sia suscettibile di impugnazione, formulare i motivi in termini di diritto e nullità più che in termini meramente sommari di merito.
  • In situazioni analoghe è opportuno, ove possibile, evidenziare nella motivazione vizi di diritto o difetti formali nella motivazione che rientrino negli specifici motivi di cassazione, oppure valutare rimedi alternativi (es. istanza di revisione procedurale o ricorso per motivi diversi quando ammessi).

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