Cassazione Penale, Ordinanza n. 13838/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha inoltre applicato l'art. 616 c.p.p., disponendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità secondo i principi richiamati dalla Corte costituzionale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per guida senza patente con recidiva nel biennio. Il ricorso deduceva violazione di legge in relazione alla ritenuta recidiva nel biennio, sostenendo che l'accusa non avesse provato la definitività dell'accertamento della precedente violazione amministrativa. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che per dimostrare la recidiva non è necessario un attestato documentale di definitività, essendo sufficiente un principio di prova, come il verbale di contestazione, l'invio per l'iscrizione a ruolo, la testimonianza o nota di servizio della polizia giudiziaria, purché il destinatario non alleghi elementi contrari, quali un ricorso avverso la sanzione o una richiesta di oblazione non respinta.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso e in assenza di colpa nella causa di inammissibilità non esclusa, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 4, n. 8871 del 28/01/2025, Rv. 287732 - 01
È richiamata come precedente conforme sul fatto che la prova della definitività del pregresso illecito può essere data anche in via alternativa e non necessariamente con attestazione documentale.
Sez. 7, Ord. n. 8508 del 14/02/2024, Mannino
È richiamata come precedente conforme al principio della sufficienza di un principio di prova della precedente contestazione amministrativa.
Sez. 7, Ord. n. 4537 del 17/01/2024, Sanfilippo
È richiamata come precedente conforme al principio della sufficienza di elementi probatori alternativi alla prova documentale della definitività.
Massime di principio
- Per la contestazione della recidiva nel biennio in materia di guida senza patente non è indispensabile una prova documentale della definitività del pregresso illecito amministrativo; è sufficiente un principio di prova, purché serio e specifico, desumibile da verbale di contestazione, iscrizione a ruolo o atti/riscontri della polizia giudiziaria.
- La mancata allegazione, da parte dell'interessato, di elementi contrari alla pregressa contestazione amministrativa può legittimare la ritenuta sussistenza della recidiva nel biennio.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare la prova della definitività del precedente illecito, senza confrontarsi con la possibilità di prova alternativa e con l'assenza di allegazioni difensive contrarie, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria consegue salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13781/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13782/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13783/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13784/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13785/2026 del 16/04/2026
- ordinanza_penale · 16 apr 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 13786/2026 del 16/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →