Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 9/2026 - Aosta, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della delibera del Consiglio di Classe della 5^ A -OMISSIS- «-OMISSIS-» del 10 giugno 2026, recante la non ammissione dell'alunna -OMISSIS- all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione a.s. 2025/2026; della pagella scolastica del 10 giugno 2026; del provvedimento del 26 maggio 2026 del Dirigente scolastico recante diniego dell'utilizzo della D.D.I. per le valutazioni; del provvedimento del 6 maggio 2026 del Dirigente scolastico recante diniego dell'utilizzo della D.D.I. per assistere da remoto anche alle interrogazioni dei compagni di classe; e per la condanna dell’Amministrazione a procedere ad una nuova valutazione dell’alunna, adottando una nuova delibera di scrutinio finale; per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica ovvero per equivalente;

Giustizia amministrativa202600027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Valle d'Aosta, Sez. UnicaOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, pagella scolastica e dinieghi dell'utilizzo della didattica digitale integrata per le valutazioni e per assistere da remoto alle interrogazioni dei compagni

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera del Consiglio di Classe recante la non ammissione all'Esame di Stato, la pagella scolastica e due provvedimenti del dirigente scolastico che negavano l'utilizzo della didattica digitale integrata, rispettivamente, per le valutazioni e per assistere da remoto alle interrogazioni dei compagni di classe. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, la riedizione della valutazione mediante un nuovo scrutinio e il risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente. Le censure riguardavano essenzialmente violazioni formali e procedurali imputate all'Istituto in relazione alle misure previste dal piano didattico personalizzato.

La decisione

Il TAR ha confermato la valutazione già espressa nel decreto presidenziale che aveva respinto l'istanza cautelare e ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che le censure, pur riferite a possibili violazioni formali e procedurali relative all'attuazione del piano didattico personalizzato, non apparissero di per sé idonee a sovvertire il giudizio finale di scrutinio nelle materie in cui l'alunna aveva riportato votazioni insufficienti. Il Collegio ha tuttavia rilevato che la condotta dell'Istituto e dei docenti non appariva del tutto immune da profili di negligenza e di mancata considerazione delle legittime pretese della ricorrente, riservando l'eventuale approfondimento di tali profili alla fase di merito, anche ai fini risarcitori. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nell'ambito della tutela cautelare collegiale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disciplina dei dati relativi alla salute è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, per disporre l'oscuramento.

Massime di principio

  • In sede cautelare, censure relative a violazioni formali o procedurali nell'attuazione di misure didattiche personalizzate non sono sufficienti, di per sé, a ottenere la sospensione di un giudizio scolastico di non ammissione quando non emerga una concreta idoneità delle violazioni a sovvertire le valutazioni insufficienti poste a fondamento dello scrutinio.
  • La possibile negligenza dell'istituzione scolastica o dei docenti nell'attuazione delle misure previste dal piano didattico personalizzato può essere riservata all'approfondimento nella fase di merito, anche ai fini dell'eventuale domanda risarcitoria, senza comportare necessariamente la concessione della tutela cautelare demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.