Sentenza n. 656/2026 - Cagliari, Sezione 2
per la condanna: del Comune di Tortolì alla restituzione e/o rilascio e, quindi, alla consegna dell’immobile occupato a favore dei ricorrenti e/o della comunione, previa riduzione in pristino stato dei fondi e libero da persone e cose; in via subordinata, per l’accertamento: dell’obbligo, per il Comune di Tortolì, di sanare la situazione di illecito venutasi a creare, in via alternativa: a) attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione o b) tramite l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327; per la condanna; per l’effetto, per la condanna: del Comune di Tortolì a sanare la situazione di illecito venutasi a creare, in via alternativa, o attraverso la restituzione del terreno, previa riduzione dello stesso in pristino e corresponsione del risarcimento del danno anche per il periodo di illegittima occupazione o tramite l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.p.r. 327/2001; in via di ulteriore subordine, per la condanna: del Comune di Tortolì a sanare la situazione di illecito venutasi a creare tramite l'emanazione di un decreto di acquisizione sanante ex art. 42-bis, d.p.r. 327/2001; in via di ulteriore subordine, per la condanna: del Comune di Tortolì al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori, ciascuno per la quota di sua spettanza, per la perdita della proprietà dell’immobile o, comunque, per l’impossibilità di procedere alla restituzione, nella misura pari all’indennità che sarebbe dovuta ex art. 42-bis, d.p.r. 327/2001, ovvero nella misura che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e maggior danno ex art. 1224 c.c. e per l’illegittima occupazione del fondo a far data dal 10 dicembre 2002 (data di effettiva occupazione) e, comunque, dalla data che verrà accertata nel corso del giudizio, fino alla effettiva restituzione o in via subordinata sino all’acquisizione del bene in capo al Comune, nella misura del 5% del valore venale del bene per ogni anno di occupazione o, in quell’altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi; per la condanna: del Comune di Tortolì al pagamento dell’indennità di occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e degli artt. 22-bis e 50, d.p.r. 327/2001, nella misura di un dodicesimo dell’indennità che sarebbe dovuta in caso di espropriazione e quindi, di un dodicesimo del valore venale del bene occupato o, in quell’altra maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, oltre rivalutazione ed interessi; in via di ulteriore subordine, con richiesta di indicazione, ai sensi dell'art. 34 c. 4, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dei criteri in base ai quali il Comune di Tortolì dovrà proporre il pagamento di una somma per la perdita della proprietà o, comunque, per la impossibilità di procedere alla restituzione, nonché per la occupazione del fondo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e mancata definizione della situazione proprietaria dell’immobile, con domanda di restituzione, acquisizione sanante o risarcimento
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto, in via principale, la restituzione e il rilascio dell’immobile occupato dal Comune, previa riduzione in pristino e liberazione da persone e cose. In via subordinata hanno domandato l’accertamento dell’obbligo del Comune di sanare l’illecito mediante restituzione del terreno con risarcimento del danno oppure mediante acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. 327/2001. In ulteriore subordine hanno chiesto il risarcimento dei danni per la perdita della proprietà o per l’impossibilità della restituzione, nonché il risarcimento per l’illegittima occupazione, l’indennità di occupazione d’urgenza e l’indicazione dei criteri di liquidazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a.
La decisione
Nel corso del giudizio il Comune di Tortolì ha adottato, con decreto del 26 marzo 2026, l’acquisizione al patrimonio indisponibile del bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, determinando l’indennizzo in euro 69.782,14. I ricorrenti hanno accettato l’indennizzo e chiesto la dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse; il Comune ha concordato sulla carenza di interesse, chiedendo tuttavia la compensazione delle spese. Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ritenendo venuta meno la necessità di una decisione sulle domande originarie a seguito della definizione della vicenda mediante acquisizione sanante accettata dai ricorrenti. Le spese sono state compensate, anche in considerazione del comportamento dell’amministrazione volto alla composizione bonaria della controversia.
Norme richiamate
L’amministrazione ha utilizzato il potere di acquisizione sanante del bene al patrimonio indisponibile, determinando il relativo indennizzo; l’adozione del decreto e l’accettazione dell’indennizzo hanno fatto venir meno l’interesse alla decisione del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse è stata definita mediante declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Era stato invocato dai ricorrenti per la determinazione dei criteri di formulazione dell’offerta risarcitoria, ma la relativa domanda non è stata esaminata per il sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- L’adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, accompagnata dall’accettazione dell’indennizzo da parte dei proprietari, determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulle domande di restituzione, riduzione in pristino, acquisizione e risarcimento connesse alla precedente occupazione del bene.
- Quando entrambe le parti riconoscono la sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla definizione amministrativa della controversia, il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il comportamento dell’amministrazione, intervenuto nel corso del giudizio e diretto alla composizione bonaria della controversia, abbia contribuito alla definizione della lite.
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