Cassazione Civile, Sentenza n. 06495/2026 del 18/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa a compravendita immobiliare (atto 11/6/2013) subordinata a condizione risolutiva (concessione di mutuo e pagamento del prezzo). Edilizia Artena aveva promosso prima del fallimento un giudizio di risoluzione per inadempimento e trascritto la citazione; il procedimento si è interrotto col fallimento di Emanuele 2000. In sede fallimentare Edilizia Artena ha chiesto la restituzione/rivendica degli immobili (ricorso ex art. 93 l. fall.) e ha ottenuto dal Tribunale di Roma il decreto di riassegnazione dei beni. Il Fallimento ha impugnato sostenendo in sintesi: 1) che il giudizio di risoluzione ordinario, interrotto e non riassunto nel termine, si è estinto (art. 307 c.p.c.) con perdita dell'efficacia della trascrizione (art. 2668 c.c.) e che, perciò, la nuova domanda in sede di verifica sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 72, comma 5, l. fall.; 2) che la scrittura privata antecedente al definitivo, anche se con data certa, non sarebbe opponibile alla massa e il contratto definitivo avrebbe prevalenza sulle pattuizioni non riprodotte (art. 1351 c.c.). È stata altresì censurata la mancata valutazione della gravità dell'inadempimento (art. 1455 c.c.).
La decisione
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso del Fallimento. Principali statuizioni: a) l'art. 72, comma 5, l. fall. prevede che l'azione di risoluzione promossa prima del fallimento, se diretta a ottenere la restituzione di beni o il risarcimento, va proposta secondo le disposizioni del Capo V del Titolo II (procedimento di verifica del passivo): le domande risolutive che costituiscono premessa logico-giuridica a pretese restitutorie/risarcitorie devono essere trattate nell'ambito della procedura concorsuale; b) non è richiesto un'"riassunzione" con il termine dell'art. 50 c.p.c. né opera l'estinzione del giudizio ordinario per il mancato adempimento di quel termine: l'iter è quello di proporre la domanda in sede fallimentare (es. ricorso ex art. 93); c) la decisione del giudice fallimentare sulla risoluzione non è mera cognizione incidentale: ha contenuto dichiarativo o costitutivo tipico e produce effetti endoconcorsuali (oppone il curatore e regola i rapporti nella massa), pur senza estendersi al di fuori della procedura come giudicato pieno; d) se la domanda di risoluzione su beni immobili era stata trascritta prima del fallimento, l'accoglimento in sede concorsuale va annotato a margine dell'atto trascritto ai sensi dell'art. 2655 c.c.; e) se la parte non ripropone la domanda in sede fallimentare le pretese restitutorie/risarcitorie saranno respinte e la trascrizione dovrà essere cancellata; f) sul merito il Tribunale di Roma aveva correttamente ritenuto avveratasi la condizione risolutiva e il mancato pagamento del prezzo, per cui la risoluzione e la restituzione degli immobili erano ordinate. Il ricorso è dunque respinto e il decreto di condanna alla restituzione confermato.
Norme richiamate
L'azione di risoluzione promossa prima del fallimento spiega i suoi effetti nei confronti del curatore; se con la risoluzione si intende ottenere restituzione o risarcimento, la domanda deve essere proposta secondo il Capo V (procedimento di verifica del passivo): pertanto le istanze risolutive che preludono a pretese nei confronti della massa devono essere trattate in sede concorsuale
Principio di esclusività e concentrazione dell'accertamento del passivo: tutte le pretese che incidono sul patrimonio fallimentare vanno vagliate nel procedimento di verifica per garantire il contraddittorio tra creditori e la par condicio
Strumento per proporre in sede concorsuale le domande restitutorie e risarcitorie correlate alla risoluzione; la parte in bonis deve proporre lì le domande dirette a partecipare al concorso
Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni in sede di impugnazione producono effetti soltanto ai fini del concorso (efficacia endoconcorsuale)
Rilevato nella prospettazione sull'opponibilità al fallimento: richiama il criterio della pubblicità/opponibilità delle domande relative a beni, con conseguente necessità della trascrizione per l'opponibilità alla massa
Norma sull'estinzione per mancata riassunzione dopo interruzione: le Sezioni Unite hanno chiarito che la translatio della controversia in sede fallimentare non opera come riassunzione soggetta ai termini di cui all'art. 50 c.p.c., quindi l'estinzione per mancata riassunzione non si applica automaticamente al caso
Prevede la cancellazione della trascrizione quando la domanda sia rigettata o il processo estinto per rinuncia o inattività; la Corte spiega che la cancellazione della trascrizione deve seguire la presa d'atto della mancata riproposizione in sede fallimentare o il rigetto
Disciplina la trascrizione degli atti e delle citazioni: la trascrizione della domanda giudiziale antecedente al fallimento è elemento rilevante per l'opponibilità dell'accoglimento alla massa quando riguarda beni immobili
Stabilisce l'annotazione a margine dell'atto trascritto dell'avvenuta sentenza (o provvedimento) che realizza la nullità, risoluzione, ecc.: in sede fallimentare l'accoglimento deve essere annotato per assicurarne la pubblicità e l'efficacia verso terzi
Riguarda gli atti da cui la trascrizione si esegue (es. sentenza): la Corte interpreta estensivamente la forma del provvedimento da trascrivere/annotare in funzione dell'effetto giuridico che deve essere pubblicizzato
Regola la risoluzione per inadempimento: la pronuncia che accoglie la risoluzione produce effetti retroattivi e costituisce il "fatto genetico" del credito restitutorio che può essere valutato in sede concorsuale
Previsione sulla gravità dell'inadempimento: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura che chiedeva una rivalutazione di fatto della gravità dell'inadempimento già esaminata dal Tribunale
Massime di principio
- Se la domanda di risoluzione è stata proposta prima della dichiarazione di fallimento e mira anche a ottenere restituzione di beni o risarcimento, la controversia deve essere trattata in sede fallimentare (Capo V): l'attore in bonis deve proporre la domanda nella procedura di verifica del passivo (es. ricorso ex art. 93 l. fall.)
- Se la domanda di risoluzione è proposta per finalità estranee alla partecipazione al concorso (es. ottenere la liberazione da obblighi contrattuali, escussione di garanzie di terzi), può proseguire in sede ordinaria senza essere trasferita nel procedimento fallimentare
- Non è richiesta una "riassunzione" nel senso dell'art. 50 c.p.c.: la parte è onerata di proporre la domanda in sede concorsuale; la mancata riproposizione comporta l'inammissibilità delle conseguenziali pretese restitutorie/risarcitorie e la possibile cancellazione della trascrizione
- La decisione del giudice fallimentare sulla risoluzione ha carattere costitutivo/dichiarativo tipico e produce effetti endoconcorsuali (vincola la procedura e il curatore) ma non costituisce giudicato pieno opponibile al di fuori della procedura, salvo gli effetti pubblicitari derivanti da trascrizione/annotazione
- La trascrizione della domanda giudiziale di risoluzione prima del fallimento è fondamentale per l'opponibilità della successiva pronuncia alla massa quando riguarda beni immobili; se l'accoglimento avviene in sede concorsuale deve essere annotato a margine dell'atto trascritto (art. 2655 c.c.)
- Se la parte ritiene che il giudizio ordinario non debba essere trasferito in sede fallimentare (perché non mira a pretese verso la massa) deve dichiararlo chiaramente: altrimenti la via corretta è la proposizione nelle forme del procedimento di verifica del passivo
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