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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06122/2024 del 07/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte è stata investita di una richiesta di correzione d'ufficio, ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., dell'ordinanza n. 25066/2021. La sollecitazione riguardava il dispositivo che condannava la ricorrente al rimborso, "in favore dei controricorrenti", delle spese del giudizio di legittimità: secondo il difensore dei controricorrenti, quella formula poteva prestarsi a una triplice interpretazione, cioè se il rimborso dovesse intendersi a favore di ciascun controricorrente, complessivamente considerati o dei singoli contro-ricorrenti. Si chiedeva quindi se fosse attivabile la correzione dell'asserito errore materiale.

La decisione

La Corte ha respinto l'istanza di correzione. Ha rilevato che nell'ordinanza non vi era alcun errore materiale né alcun passaggio da chiarire: dal contenuto complessivo del provvedimento risultava che le parti controricorrenti erano state già chiaramente identificate e che avevano resistito con separati controricorsi. Perciò la formula del dispositivo che liquida le spese "in favore dei controricorrenti" va letta nel contesto dell'intero provvedimento e non è ambigua. Non è stata disposta alcuna correzione e non vi è luogo a provvedere oltre.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La norma sulla correzione degli errori materiali non è utilizzabile quando dal provvedimento, letto nel suo complesso, non emerge alcun errore materiale o ambiguità effettiva da emendare.

Massime di principio

  • La correzione dell'errore materiale è ammessa solo quando il vizio sia effettivo e riconoscibile nel provvedimento, non per rimuovere dubbi interpretativi creati da una lettura parziale del dispositivo.
  • Il dispositivo sulle spese deve essere interpretato in relazione all'intero contenuto del provvedimento: se i controricorrenti sono stati previamente identificati e hanno resistito con separati controricorsi, la condanna alle spese "in favore dei controricorrenti" è sufficientemente determinata.
  • L'istanza di correzione non può essere usata per ottenere una precisazione meramente chiarificatrice di un dispositivo già intellegibile nel suo contesto complessivo.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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