Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28664/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza d'appello che aveva: 1) dichiarato estinto per prescrizione il reato di bancarotta semplice documentale; 2) rideterminato la pena per bancarotta distrattiva (escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, comma secondo, n. 1 L.F.) in anni 2, mesi 3 e giorni 10; 3) stabilito pene accessorie fallimentari per la durata di 5 anni. Il ricorrente ha dedotto quattro motivi: vizio di motivazione sul requisito soggettivo (dolo) della bancarotta fraudolenta patrimoniale, sostenendo che i versamenti dei soci e la dimensione familiare della società escludessero il dolo; vizio di motivazione sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva; difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio complessivo e sulla riduzione minima della pena dopo l'eliminazione di uno dei reati della continuazione; e vizio di motivazione nella determinazione della durata delle pene accessorie, ritenute non coerenti con la logica delle stesse e reiterative rispetto alla pena principale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché introdotto per la prima volta in Cassazione e come rinnovata valutazione di fatto non consentita in sede di legittimità; ha confermato la sussistenza del dolo per bancarotta distrattiva sulla base degli accertamenti di merito (amministratore unico con pieni poteri, differenza tra prelievi dei soci e versamenti per oltre 534.000 euro, maggior parte dei prelievi a favore della moglie e somme mai rientrate nel patrimonio, assenza di attivo fallimentare). Ha ritenuto fondati sul piano motivazionale gli apprezzamenti della Corte d'Appello in ordine alla recidiva e al confronto con le attenuanti, e adeguata la motivazione sulla determinazione della pena principale. Quanto alle pene accessorie, ha confermato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, la loro durata deve essere individualizzata «fino a dieci anni» secondo i parametri dell'art. 133 c.p.; la Corte d'appello ha adeguatamente motivato la scelta dei cinque anni valorizzando la spregiudicatezza dell'agire dell'imputato. A seguito del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 219, comma secondo, n. 1, Legge fallimentare

    L'aggravante di cui alla norma è stata esclusa dalla Corte d'Appello e tale esclusione è stata ritenuta congruamente motivata; la norma è stata applicata come circostanza aggravante eventualmente rilevante nella determinazione della pena ma non presente nel caso concreto.

  • art. 216, ultimo comma, Legge fallimentare

    Le pene accessorie fallimentari, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018 che ha reso la loro durata non più automatica ma commisurata ("fino a dieci anni"), devono essere determinate dal giudice sulla base della gravità della condotta e dei criteri dell'art. 133 c.p.; la Corte di Cassazione ha confermato che la scelta dei cinque anni è stata rilevata correttamente con motivazione aderente ai criteri teleologici della norma.

  • sentenza Corte costituzionale n. 222/2018

    Ha dichiarato l'incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie (dieci anni) e ha reso necessaria la loro individualizzazione in base ai criteri di proporzionalità e prevenzione; la Corte di Cassazione richiama tale pronuncia come fondamento per l'applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. nella commisurazione delle pene accessorie.

  • art. 133 cod. pen.

    I criteri di individualizzazione della pena (comportamento, personalità, grado di colpa, mezzi, finalità, ecc.) devono essere utilizzati anche per la determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari; la Corte ha confermato che i parametri per la pena principale guidano anche la dosimetria delle pene accessorie.

  • Giurisprudenza: Sez. 5, n. 45230 del 16/9/2021 (Morabito)

    Richiamata per il principio secondo cui l'epoca del depauperamento può essere rilevante ai fini del dolo di bancarotta fraudolenta solo se la condotta presenta elementi non univoci di qualificazione in termini di distrazione; non operante quando il depauperamento derivi da una deliberata condotta di sottrazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 10713 del 25/2/2010 (Contaldo)

    Affermato il limite del sindacato di legittimità sulla discrezionalità valutativa del giudice di merito in materia di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; richiamata per ribadire che il confronto tra opposte circostanze sfugge a controllo se adeguatamente motivato.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 31543 del 8/6/2017 (Pennelli)

    Richiamata come principio sulla valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di equivalenza tra circostanze, confermando l'impossibilità di rinnovare tale valutazione in sede di legittimità se sorretta da motivazione logica.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 21039 del 27/1/2011 (Loy)

    Riferimento sui criteri per la quantificazione della pena in presenza di fattispecie di continuazione speciale; la Corte ha ritenuto legittima la riduzione della pena principale correlata all'eliminazione di uno dei reati della continuazione.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019 (Suraci)

    Richiamata per la tesi che i parametri di cui all'art. 133 c.p. devono guidare la commisurazione delle pene accessorie dopo la pronuncia costituzionale, consolidando il principio di individualizzazione.

Massime di principio

  • In Cassazione non sono ammissibili censure che introducono per la prima volta nuove valutazioni di fatto o una rivalutazione degli elementi probatori già esaminati dai giudici di merito; tali profili devono essere sollevati in precedenza nel processo.
  • Per la configurazione del dolo nella bancarotta distrattiva il giudice valuta il ruolo organizzativo (es. amministratore unico con pieni poteri), la dinamica dei versamenti e prelievi, la destinazione delle somme (es. a familiari) e l'assenza di rientro nel patrimonio societario; una significativa sproporzione tra prelievi e versamenti e l'assenza di attivo fallimentare sono indici forti di intenzionalità fraudolenta.
  • Il confronto tra recidiva e circostanze attenuanti è rimesso alla valutazione di merito; la sua rimessione in Cassazione è limitata e il sindacato è possibile solo se emergono vizi logici o di arbitrio nella motivazione.
  • La rideterminazione della pena per eliminazione di reati nella continuazione può giustificare una variazione minima della pena complessiva se adeguatamente motivata dal giudice, in relazione al disvalore complessivo della condotta.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 222/2018, le pene accessorie fallimentari non hanno più una durata fissa ma devono essere individualizzate fino a dieci anni, utilizzando i criteri dell'art. 133 c.p.; la motivazione deve esplicitare i parametri che giustificano la durata scelta (es. gravità della condotta, attitudine a delinquere, necessità di prevenzione speciale).
  • La temporalità del depauperamento rileva ai fini del dolo solo quando la qualificazione giuridica della condotta non sia univoca; se invece il depauperamento è frutto di condotta deliberata di sottrazione, l'epoca non esclude automaticamente la fraudolenza.
  • Nel valutare la spregiudicatezza imprenditoriale come indice di gravità e capacità a delinquere, il giudice può considerare la ripetizione di condotte imprenditoriali fallimentari e la tempestiva costituzione di nuove società dopo fallimenti precedenti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.