Cassazione Penale, Sentenza n. 34660/2025 del 23/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di rescissione della sentenza di condanna per il reato di ricettazione (sentenza del Tribunale di Verona del 9 aprile 2021, divenuta definitiva il 17 giugno 2022). Il ricorrente sosteneva di essere stato ignaro della celebrazione del processo nonostante la nomina di un difensore di fiducia: aveva eletto domicilio nelle indagini, era stato dichiarato assente e non aveva partecipato, il difensore di fiducia aveva rinunciato al mandato senza informarlo, era stato nominato un difensore d'ufficio che non aveva instaurato rapporto con lui e il difensore di fiducia si era poi cancellato dall'Albo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che la nomina di un difensore di fiducia costituisca presunzione relativa di effettiva conoscenza del processo e che il ricorrente non abbia fornito elementi persuasivi e verificabili idonei a superare tale presunzione. La mancata comunicazione della rinuncia del difensore, la sua cancellazione dall'Albo e l'assenza di rapporto con il difensore d'ufficio sono state valutate come insufficiente prova di ignoranza incolpevole della pendenza del procedimento; la Corte ha ritenuto invece sussistere un colpevole disinteresse del ricorrente nei confronti del processo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.
La nomina di un difensore di fiducia costituisce presunzione relativa di conoscenza della pendenza del processo e della volontà di parteciparvi attraverso quel difensore; tale presunzione può essere vinta solo con allegazioni di elementi chiari e persuasivi contrari.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento e alla comminazione della sanzione in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla celebrazione del procedimento in contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale; illustrano le modalità procedurali con riguardo alla presenza delle parti.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia presuppone, salvo prova contraria convincente, la conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato e legittima la celebrazione del dibattimento in sua assenza.
- La presunzione derivante dalla nomina fiduciaria è relativa: per superarla l'imputato deve allegare elementi di fatto chiari, persuasivi e verificabili che dimostrino l'ignoranza incolpevole dell'andamento del procedimento.
- La semplice rinuncia del difensore, la mancata comunicazione della rinuncia, la nomina di un difensore d'ufficio che non abbia instaurato rapporto con l'imputato o la cancellazione del difensore dall'Albo non sono di per sé sufficienti a dimostrare l'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo, se non accompagnate da ulteriori elementi concreti.
- Una volta che sia configurata la conoscenza dell'avvio del procedimento (anche presunta), grava sull'imputato un onere di diligenza: il suo disinteresse o la mancata cura nella verifica dell'andamento processuale può essere valutato come colpevole e impedire rimesse eccezioni successive.
- In situazioni analoghe, chi intenda ottenere la rescissione di una sentenza per mancata conoscenza del processo dovrebbe documentare fattori concreti (es. impossibilità materiali di comunicazione, errori comprovati nelle notifiche, prove che il difensore non abbia agito o sia stato impedito) capaci di superare la presunzione di conoscenza derivante dalla nomina fiduciaria.
- Va distinta la posizione del difensore di ufficio da quella del difensore di fiducia: la prima non produce la stessa presunzione di conoscenza e collaborazione che deriva dalla nomina fiduciaria.
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