Cassazione Civile, Ordinanza n. 11538/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione dell'imposta di registro in misura fissa emesso in relazione a un decreto ingiuntivo relativo a un rapporto soggetto a IVA. Il decreto era divenuto esecutivo per mancata opposizione entro il termine di legge, ma la formula esecutiva era stata apposta solo dopo la dichiarazione di fallimento dell'ingiunto. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la corte tributaria regionale aveva confermato, ritenendo che la funzione esecutiva, presupposto dell'imposta, non fosse più concretamente esercitabile a causa del fallimento intervenuto prima dell'apposizione della formula esecutiva, con conseguente venir meno della causa della pretesa impositiva. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 37 del d.P.R. 131/1986, dell'art. 8 della Tariffa parte prima allegata al medesimo d.P.R., nonché degli artt. 51, 52 e 120 della legge fallimentare, sostenendo che l'imposta colpisce il decreto ingiuntivo esecutivo in quanto tale, sulla base della sua esecutività astratta e non della concreta possibilità di esecuzione; ha inoltre richiamato l'orientamento di legittimità già espresso in materia e ha sostenuto che il fallimento non elimina l'esecutività del titolo, che può rilevare nei confronti del debitore tornato in bonis e nella procedura concorsuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, ai sensi dell'art. 37 d.P.R. 131/1986, è sufficiente l'esistenza di un decreto ingiuntivo esecutivo perché sorga l'obbligo tributario, senza che rilevi la concreta ed effettiva esecuzione del titolo né l'apposizione della formula esecutiva come momento successivo. Ha inoltre escluso che la sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell'ingiunto faccia venir meno il presupposto dell'imposta, poiché l'imposta di registro è imposta d'atto e colpisce il provvedimento giudiziario soggetto a registrazione, mentre la limitazione alla sua eseguibilità in concreto verso la massa è elemento estrinseco e accidentale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la non consolidazione dell'orientamento sulla specifica questione.
Norme richiamate
"Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato"
Il presupposto d'imposta sorge per la sola esistenza di un decreto ingiuntivo esecutivo; non occorre che l'esecuzione sia concretamente esperibile al momento della registrazione.
art. 8 Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986
Concorre a individuare la tassazione dei decreti ingiuntivi esecutivi, secondo un criterio fondato sull'esecutività del titolo e non sulla sua concreta esecuzione.
Richiamato per ribadire la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro.
La mancata opposizione nel termine di legge determina l'esecutorietà del decreto ingiuntivo; la successiva apposizione della formula esecutiva non incide sul presupposto fiscale.
Citato in relazione alla precedente disciplina dell'apposizione della formula esecutiva, rilevante solo come passaggio formale successivo all'esecutorietà.
artt. 51, 52 e 120 legge fallimentare
Richiamati dalla ricorrente per sostenere l'incidenza del fallimento sull'esecuzione, ma ritenuti non idonei a escludere il presupposto impositivo del decreto ingiuntivo esecutivo.
art. 51 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Le procedure esecutive individuali restano impedite verso il fallito, ma ciò non elimina l'esecutività del titolo né il correlato presupposto fiscale.
La Corte ha deciso nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- L'imposta di registro sui decreti ingiuntivi esecutivi si fonda sull'esistenza del titolo esecutivo, non sulla concreta possibilità di procedere all'esecuzione forzata al momento della registrazione.
- La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore non elimina, di per sé, il presupposto impositivo del decreto ingiuntivo esecutivo, poiché incide solo sulla possibilità di far valere il titolo verso la massa o in via individuale, non sulla sua natura di atto registrabile.
- Ai fini della tassazione, la successiva apposizione della formula esecutiva o l'eventuale impedimento all'esecuzione concreta costituiscono circostanze estrinseche e accidentali, irrilevanti rispetto all'obbligo tributario già sorto.
- Nell'imposta di registro, il connotato decisivo è la tassazione dell'atto giudiziario in sé come manifestazione di capacità contributiva, con eventuale conguaglio o rimborso solo per effetto di successive vicende del titolo o del giudizio.
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