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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21441/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso concerneva la richiesta di rimborso delle ritenute IRPEF operate sulla liquidazione erogata al contribuente dal Fondo di previdenza complementare (Fondo Comit), per la presunta possibilità di scomputare dalla base imponibile i contributi del 7,75% versati dal dipendente fino al 31/12/1994 ai sensi dell'art. 17, co. 2 (ora art. 19) del d.P.R. n. 917/1986. L'Agenzia contestava che, in realtà, per il periodo 1955-1994 vigeva il meccanismo contabile del "chassé-croisé" (incrocio contributivo) che, seppure formalmente imputava al lavoratore i versamenti al Fondo e al datore di lavoro quelli per l'INPS, nella sostanza i contributi destinati al Fondo erano a carico del datore di lavoro e la contribuzione al Fondo era facoltativa (previdenza complementare). Di conseguenza i contributi non erano riconducibili al lavoratore né avevano natura obbligatoria per legge, e pertanto non potevano essere esclusi dalla base imponibile.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassando la sentenza impugnata della Commissione tributaria regionale e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso introduttivo del contribuente. La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza che considera il Fondo Comit come forma di previdenza complementare volontaria (iscritta all'Albo Covip) e ha rilevato che il meccanismo del chassé-croisé mostrava che i versamenti al Fondo, per il periodo 1955-1994 (e successivamente fino al 1999 a carico esclusivo della banca), erano sostanzialmente a carico del datore di lavoro. Ne consegue che i contributi non hanno natura di versamenti obbligatori disposti per legge e quindi non sono esenti o detraibili ai fini della determinazione della base imponibile delle prestazioni erogate: la base imponibile comprende l'intera somma erogata dal Fondo, inclusi i contributi "a carico del dipendente" nella forma contabile. La Corte ha compensato le spese del merito e condannato il resistente a rifondere le spese di legittimità all'Agenzia (liquidate in euro 1.200,00 per compensi).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) - art. 17, comma 2 (ora art. 19)

    art. 17, comma 2 (ora art. 19), d.P.R. n. 917/1986

    La norma è stata interpretata nel senso che l'esenzione pro quota trova applicazione solo con riferimento a contributi previdenziali di carattere obbligatorio versati in ottemperanza a disposizioni di legge; pertanto i contributi volontari a forme di previdenza complementare non sono sottratti alla base imponibile

  • d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) - art. 48, comma 2, lett. a)

    art. 48, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 917/1986 (testo in vigore fino al 31/12/2003)

    Gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi al Fondo Comit, essendo di natura facoltativa, concorrono alla formazione della base imponibile delle prestazioni

  • d.P.R. n. 917/1986 - art. 6, comma 2

    art. 6, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    La prestazione in capitale proveniente da un fondo di previdenza complementare per il personale bancario è qualificata come "pensione integrativa" e soggetta allo stesso regime fiscale: la base imponibile è l'intera somma erogata dal fondo

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione o lo scomputo dalla base imponibile dei contributi versati a fondi pensione occorre dimostrare che i contributi hanno natura obbligatoria (derivano da disposizione di legge); i contributi volontari non sono esclusi dalla base imponibile.
  • La mera intestazione contabile dei versamenti al lavoratore non è decisiva: va valutata la concreta sostanziale titolarità dell'onere (chi ha effettivamente sopportato l'onere economico). Se dalla ricostruzione emerge che il datore di lavoro ha sostenuto il costo, i versamenti non sono riconducibili al lavoratore.
  • Il meccanismo del "chassé-croisé" (incrocio contributivo) è rilevante per stabilire chi ha effettivamente sopportato i contributi: quando esso dimostra che il datore di lavoro ha sostenuto i versamenti al fondo, i contributi non possono essere considerati fiscalmente come pagati dal dipendente.
  • Le prestazioni erogate da fondi di previdenza complementare iscritti all'albo Covip sono considerate previdenza complementare volontaria; pertanto le relative erogazioni (compresa la parte riferibile ai contributi indicati come "del dipendente") concorrono alla formazione del reddito imponibile, salvo prova contraria dell'obbligatorietà normativa.
  • In caso di controversia simile, il contribuente che pretende la deduzione o il rimborso deve fornire prova convincente: a) della effettiva sopportazione dell'onere da parte del dipendente; e b) della natura obbligatoria dei versamenti ai sensi di legge. In mancanza di tali elementi prevale il regime per cui l'intera somma erogata è imponibile.

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