Cassazione Penale, Sentenza n. 47168/2022 del 13/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della statuizione sulla confisca allargata: la difesa censura che la Corte di appello, pur avendo accolto il concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha disposto la restituzione solo di Euro 100.000 (riconosciuti come liquidazione dichiarata nel 2017) senza tener conto della documentazione e delle testimonianze che attesterebbero un volume d'affari del Ristobar Bottagisio (2015-2017) attorno a circa Euro 10.000 al mese, in parte non dichiarati, e dunque di somme complessivamente superiori che avrebbero dovuto essere sottoposte a confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: il motivo relativo all'ammontare della confisca era oggetto del concordato di appello e la Corte di appello ha pronunciato in conformità alle richieste delle parti. In base alla giurisprudenza consolidata, le doglianze sulla misura concordata in appello sono inammissibili in Cassazione salvo che ricorra illegalità della pena concordata (non dedotta). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen. (concordato della pena in appello)
Il concordato di pena in appello, una volta omologato, vincola la decisione e rende inammissibili i ricorsi in Cassazione diretti a contestare la misura concordata, salvo che sussista illegittimità della pena concordata.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di ricorso per cassazione)
Il ricorrente ha invocato la violazione di legge e il vizio di motivazione; tuttavia tali motivi risultano inammissibili quando riguardano aspetti già concordati tra le parti in sede di appello.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (doglianze rinunciate nel concordato)
Le doglianze relative a questioni oggetto di rinuncia nel concordato in appello sono inammissibili; la Procura generale ha richiamato tale principio per sostenere l'inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen. (condanna alle spese e sanzioni)
Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
legge 23 giugno 2017, n. 103 (comma introduttivo dell'art. 599-bis)
Ha introdotto la disciplina del concordato in appello; la giurisprudenza l'ha interpretata nel senso che il negozio processuale concordato vincola le parti e limita l'alveo dei motivi proponibili in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione alle statuizioni sulla cassa delle ammende: consente una pronuncia equitativa quando non emerge colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Se in appello è stato concluso un concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., le questioni oggetto del concordato (compresa la misura della pena e, in genere, gli effetti economici concordati) non possono essere impugnate in Cassazione, salvo che si dimostri l'illegittimità della pena/concordato.
- Le doglianze nuove o rinunciate in sede di concordato sono generalmente inammissibili: se non si condivide un punto dell'accordo, occorre sollevarlo e contestarlo prima dell'omologa, non in sede di Cassazione.
- La Corte di appello, quando omologa un concordato, deve tuttavia valutare la legalità della statuizione; l'unica via di ricorso contro elementi manifestamente illegali del concordato è dimostrare l'illegalità in modo chiaro e specifico.
- Le prove documentali relative a redditi o ingresso di denaro che supportino una diversa misura di confisca andavano puntualmente utilizzate e contestate nelle fasi di appello; in Cassazione non è possibile ottenere una rinegoziazione dei termini concordati tra le parti.
- In presenza di dubbi sul contenuto o sugli effetti economici di un concordato, il difensore ha strumenti preventivi: chiedere al giudice di rigettare il concordato, proporre modifiche o rinunciare all'accordo, anziché conservarlo e poi impugnare in Cassazione.
- La fattispecie della confisca 'allargata' richiede attenzione probatoria: se si vuole che somme ulteriori siano confiscate, occorre che il giudice d'appello abbia valutato e motivato tale misura prima dell'omologa del concordato.
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