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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25639/2026 del 09/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo grado e con condanna confermata dalla Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado. Dal testo emerge che il procedimento riguardava il concorso nel reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019. Il ricorso è stato però presentato oltre il termine utile: la sentenza d'appello, pur avendo assegnato il termine di trenta giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, c.p.p., è stata depositata l'ultimo giorno utile; di conseguenza il termine di 45 giorni per impugnare ex art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p. decorreva dalla scadenza del termine per il deposito. Poiché l'imputato era stato dichiarato assente, il termine doveva essere aumentato di 15 giorni ai sensi dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p. La Corte rileva quindi che il ricorso, depositato il 21/01/2026, era tardivo rispetto alla scadenza del 07/01/2026.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 4 del 2019

    norma incriminatrice richiamata come titolo del reato contestato all'imputato; nel testo è indicata solo come oggetto della condanna confermata in appello.

  • art. 544, comma 3, c.p.p.

    il termine di deposito della motivazione decorre dalla pronuncia della sentenza e, nel caso concreto, era di trenta giorni; la sentenza è stata depositata nell'ultimo giorno utile.

  • art. 585, comma 1, lett. c, c.p.p.

    il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla scadenza del termine fissato per il deposito della motivazione; nel caso concreto era di quarantacinque giorni.

  • art. 581, comma 1-bis, c.p.p.

    il termine per impugnare deve essere aumentato di quindici giorni quando l'imputato è stato dichiarato assente in giudizio.

Massime di principio

  • Quando la motivazione della sentenza d'appello è depositata entro il termine assegnato ai sensi dell'art. 544, comma 3, c.p.p., il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dalla scadenza di quel termine e non dal deposito anticipato o contestuale della motivazione.
  • Se l'imputato è stato dichiarato assente, al termine ordinario per impugnare si aggiunge l'aumento di quindici giorni previsto dall'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.
  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine complessivamente calcolato è inammissibile per tardività, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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