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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21961/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale con cui l'amministrazione, a seguito della presentazione di un modello DOCFA per una diversa distribuzione degli spazi interni, aveva rettificato la classe catastale e aumentato la rendita di un'unità immobiliare sita in Terracina. Le proprietarie avevano impugnato l'atto, ma la Commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso. In appello la Corte di giustizia tributaria regionale aveva invece ritenuto ammissibile il gravame delle contribuenti e accolto la loro impugnazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente, lamentando che la decisione d'appello non spiegasse perché l'impugnazione dovesse considerarsi ammissibile nonostante la declaratoria di inammissibilità del primo giudice e le eccezioni di genericità dei motivi e di novità delle questioni; con il secondo ha dedotto violazione degli artt. 57 e 112 c.p.c. per ampliamento del thema decidendum in appello e produzione di nuove deduzioni e documenti; con il terzo ha lamentato violazione della disciplina catastale sulla rettifica del classamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo giudizio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione ha ravvisato un vizio di motivazione apparente: la sentenza di appello, pur formalmente esistente, non spiegava in modo sufficiente perché dovesse ritenersi ammissibile il ricorso originario delle contribuenti, né affrontava in modo effettivo le censure dell'Ufficio sulla genericità dei motivi e sulla possibile introduzione in appello di nuove allegazioni e difese. Il merito sulla correttezza del classamento è rimasto assorbito dal vizio processuale accolto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizio della motivazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    la mancanza o mera apparenza della motivazione determina nullità della sentenza

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    la sentenza del giudice tributario deve contenere una motivazione effettiva e percepibile

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del minimo costituzionale

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dall'Ufficio per contestare la genericità dei motivi di appello e l'ammissibilità del gravame

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato dall'Ufficio per dedurre il divieto di nuove domande ed eccezioni in appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per censurare l'eventuale ampliamento del thema decidendum in appello

  • art. 56 reg. Nuovo Catasto Edilizio Urbano

    richiamato nel terzo motivo in relazione ai presupposti della rettifica catastale

  • art. 1 d.m. n. 701 del 1994

    richiamato nel terzo motivo quale parametro della procedura di classamento e rettifica catastale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione del "minimo costituzionale": non sono più proponibili censure di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione, se la motivazione esiste ed è percepibile.
  • La motivazione è apparente quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice per giungere alla decisione; in tal caso la sentenza è nulla per error in procedendo.
  • Il giudice di appello che riformi o superi una declaratoria di inammissibilità del primo giudice deve dare risposta effettiva e specifica alle eccezioni sulla genericità dei motivi e sulle eventuali novità introdotte in secondo grado, spiegando perché il gravame sia ammissibile.
  • Non è sufficiente affermare in modo apodittico che la controversia riguarda sempre lo stesso oggetto sostanziale; occorre verificare se, rispetto al ricorso introduttivo, in appello siano state in realtà introdotte nuove allegazioni o nuove difese idonee a integrare il thema decidendum.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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