Sentenza n. 463/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di applicazione della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, con relativa trasmissione alla Camera di commercio e comunicazione alle amministrazioni e stazioni appaltanti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato sia il provvedimento con cui la Prefettura di Reggio Calabria ha applicato la misura della prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011, sia la trasmissione del provvedimento alla Camera di commercio per l’annotazione camerale e alle amministrazioni e stazioni appaltanti tramite la Banca dati nazionale antimafia. La ricorrente, già colpita da interdittiva antimafia e successivamente ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. 159/2011, ha dedotto: 1) la violazione del contraddittorio procedimentale, per omessa comunicazione di avvio e mancata audizione, nonostante le istanze di riesame e la dichiarata disponibilità all’audizione; 2) difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà e ingiustizia manifesta, per omessa o insufficiente considerazione degli esiti favorevoli del controllo giudiziario, delle sopravvenienze processuali ritenute favorevoli, dell’adozione e aggiornamento del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e dell’istituzione di un effettivo organismo di vigilanza; 3) violazione dell’art. 94-bis d.lgs. 159/2011, per insussistenza dei presupposti della prevenzione collaborativa; 4) illegittimità della trasmissione della misura alla Camera di commercio e alle amministrazioni e stazioni appaltanti, in quanto la prevenzione collaborativa non avrebbe natura interdittiva e non produrrebbe gli effetti propri dell’informazione antimafia interdittiva. È stata inoltre proposta un’istanza istruttoria di accesso agli atti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l’istanza di accesso agli atti, ritenendola soddisfatta dal deposito in giudizio della documentazione da parte dell’amministrazione. Nel merito, ha respinto le censure contro il provvedimento di applicazione della prevenzione collaborativa. Quanto al contraddittorio, ha ritenuto inapplicabile la comunicazione di avvio prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, poiché il procedimento era stato avviato su istanza della stessa impresa per ottenere il riesame della propria posizione. Inoltre, la mera dichiarazione di disponibilità all’audizione non costituiva una richiesta espressa idonea a imporre alla Prefettura di procedere all’audizione; pertanto, l’amministrazione non era tenuta neppure a motivare specificamente la mancata audizione. Quanto al merito della prevenzione collaborativa, il Collegio ha ritenuto non irragionevole la valutazione prefettizia secondo cui il percorso di bonifica dell’impresa, pur concretamente avviato e tale da escludere il mantenimento dell’interdittiva, non era ancora consolidato e stabile. Le risultanze del controllo giudiziario evidenziavano infatti criticità residue, la recente istituzione dell’organo di controllo effettivo e la necessità di un ulteriore monitoraggio. La misura ex art. 94-bis è stata quindi ritenuta coerente con la sua funzione di accompagnare l’impresa verso il definitivo superamento dell’agevolazione occasionale e del pericolo di infiltrazione mafiosa. Il TAR ha invece accolto la censura relativa alla comunicazione alla Camera di commercio e ha annullato la nota prefettizia con cui la misura di prevenzione collaborativa era stata trasmessa per l’annotazione camerale. Secondo il Collegio, la prevenzione collaborativa è alternativa all’informazione antimafia interdittiva, non produce gli effetti interdittivi dell’art. 94 d.lgs. 159/2011 ed è soggetta alla disciplina specifica dell’art. 94-bis, comma 5, che prevede l’annotazione in un’apposita sezione della banca dati e la comunicazione alla cancelleria del tribunale competente, non anche le comunicazioni previste dall’art. 91, comma 7-bis, per le informative antimafia e funzionali all’adozione di provvedimenti conseguenti agli effetti interdittivi. Il ricorso è stato dunque accolto parzialmente, con annullamento della trasmissione alla Camera di commercio e rigetto delle altre domande. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca.
Norme richiamate
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
all’insorgere dei presupposti per l’adozione di un provvedimento interdittivo o di prevenzione collaborativa, il Prefetto “ne dà tempestiva comunicazione al soggetto interessato, indicando gli elementi sintomatici dei tentativi di infiltrazione mafiosa. Con tale comunicazione è assegnato un termine non superiore a venti giorni per presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da documenti, nonché per richiedere l’audizione”
La comunicazione di avvio non si applica, secondo il TAR, quando il procedimento è stato avviato su istanza dell’interessato per il riesame della propria posizione. La richiesta di audizione deve essere espressa e non può essere sostituita da una mera dichiarazione di disponibilità.
art. 92, comma 2-ter, d.lgs. 159/2011
il prefetto, ove non proceda al rilascio dell’informazione antimafia liberatoria, in via alternativa dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 94-bis oppure adotta l’informazione antimafia interdittiva
La prevenzione collaborativa costituisce misura alternativa all’informazione antimafia interdittiva quando gli elementi sintomatici riguardano una situazione di agevolazione occasionale.
al termine del periodo di monitoraggio il prefetto, ove accerti [...] il venir meno dell’agevolazione occasionale e l’assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un’informazione antimafia liberatoria
La misura di prevenzione collaborativa presuppone una prognosi favorevole sulla possibilità di bonifica dell’impresa, ma consente un periodo di monitoraggio quando il percorso di risanamento sia avviato ma non ancora consolidato.
art. 94-bis, comma 5, d.lgs. 159/2011
Tali misure [...] sono annotate in un’apposita sezione della banca dati di cui all’articolo 96 [...] e sono comunicate dal prefetto alla cancelleria del tribunale competente per l’applicazione delle misure di prevenzione
La disciplina speciale dell’art. 94-bis, comma 5, esclude che la misura di prevenzione collaborativa sia oggetto delle comunicazioni previste per le informative antimafia interdittive.
art. 91, comma 7-bis, d.lgs. 159/2011
comunicazione [...] ai fini dell’adozione degli ulteriori provvedimenti di competenza di altre amministrazioni
Le comunicazioni previste dalla disposizione sono funzionali agli effetti conseguenti dell’informazione antimafia interdittiva e non possono essere utilizzate per trasmettere la misura di prevenzione collaborativa alla Camera di commercio o alle stazioni appaltanti.
Il controllo giudiziario costituisce il precedente percorso di monitoraggio e bonifica dell’impresa, i cui esiti sono stati valutati dalla Prefettura ai fini della prevenzione collaborativa.
Massime di principio
- Quando il procedimento prefettizio è stato avviato su istanza dell’impresa interessata, per ottenere il riesame della propria posizione rispetto a una precedente interdittiva antimafia, non è dovuta una nuova comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011.
- La facoltà di audizione prevista dall’art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011 richiede una richiesta espressa e inequivoca dell’interessato; la mera dichiarazione di disponibilità a essere ascoltato rimette la valutazione all’amministrazione e non la obbliga a disporre l’audizione né a motivarne il mancato svolgimento.
- La prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011 è legittima quando il pericolo di infiltrazione mafiosa non risulti più strutturale, ma il percorso di bonifica dell’impresa non sia ancora consolidato e richieda ulteriore monitoraggio e supporto tecnico.
- La valutazione prefettizia sull’adozione della prevenzione collaborativa può fondarsi sulle risultanze del controllo giudiziario, valorizzando criticità residue e la recente o non ancora verificata operatività degli organi di controllo, purché il giudizio risulti non irragionevole e non implausibile.
- La misura di prevenzione collaborativa è alternativa all’informazione antimafia interdittiva e non produce gli effetti interdittivi propri di quest’ultima; pertanto, non è soggetta alle comunicazioni previste dall’art. 91, comma 7-bis, d.lgs. 159/2011 per consentire alle altre amministrazioni l’adozione di provvedimenti conseguenti all’interdittiva.
- La prevenzione collaborativa deve essere annotata nell’apposita sezione della banca dati prevista dall’art. 94-bis, comma 5, d.lgs. 159/2011 e comunicata alla cancelleria del tribunale competente, senza trasmissione alla Camera di commercio o alle stazioni appaltanti secondo il regime proprio delle informative antimafia interdittive.
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