Cassazione Penale, Sentenza n. 36019/2023 del 29/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 7.7.2022 della Corte di Appello di Messina che aveva rigettato la richiesta di equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita dall'Alberti, nonostante la sua assoluzione per insussistenza del fatto dal delitto di estorsione. L'Alberti contestava che i giudici del rinvio avessero motivato il diniego ritenendo che egli avesse in parte concorso a causare la misura cautelare con frasi intercettate e con la pretesa di sfruttare il 'lignaggio' mafioso del padre; denunciava vizi motivazionali e la mancata liquidazione delle spese di cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di Appello di Messina secondo cui talune intercettazioni (frasi intimidatorie e manifestazioni di voler trarre vantaggio dallo status mafioso del padre) costituivano comportamento idoneo, in concorso con l'errore dell'autorità, a influire sulla decisione di applicare la custodia cautelare, configurando una causa di esclusione dell'indennizzo. La Suprema Corte ha inoltre respinto la doglianza sulle spese di legittimità, confermando la compensazione delle spese in assenza di intervento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che disciplina la richiesta di equo indennizzo per la detenzione ingiusta. La Corte ha valutato la sussistenza dell'indennizzo in base al nesso di causalità tra comportamento dell'indagato e l'adozione della misura cautelare, ritenendo possibile escludere o ridurre il diritto alla riparazione se l'indagato abbia concorso a cagionare la detenzione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi di ricorso in cassazione. Usato per delimitare l'esame dei motivi di impugnazione presentati dall'Alberti nei termini consentiti.
Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento e per la possibilità di disporre il versamento di somme alla Cassa delle Ammende. La Corte ha applicato tale disposizione a carico del ricorrente dopo l'esito negativo del ricorso.
Sez. U., n. 43 del 13/12/1995 (Sarnataro)
Giurisprudenza di riferimento che distingue il ruolo e il metro di valutazione del giudice della riparazione rispetto al giudice penale: il giudice della riparazione valuta il nesso causale tra condotta dell'indagato e detenzione e può rilevare cause di esclusione del diritto all'indennizzo indipendentemente dall'esito del processo penale.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione (per l'equo indennizzo) segue un percorso logico-motivazionale autonomo rispetto al giudice penale: non accerta il reato, ma valuta se la condotta dell'indagato abbia contribuito a cagionare la detenzione.
- L'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto all'indennizzo: è possibile escluderlo se emerge che comportamenti dell'indagato hanno concorso, anche per imprudenza o responsabilità parziale, alla decisione di applicare la misura cautelare.
- Dopo un annullamento per vizio motivazionale operato dalla Cassazione, il giudice del rinvio ha pieni poteri per riesaminare il materiale probatorio, pur essendo vincolato a non ripetere la motivazione ritenuta viziata.
- Il silenzio dell'indagato all'interrogatorio non va automaticamente interpretato come colpevolezza; occorre che il giudice indichi quali elementi concreti sarebbero stati decisivi se conosciuti, altrimenti tale silenzio non giustifica la privazione della libertà.
- In assenza di intervento del MEF la Corte può compensare le spese di giudizio; l'art. 616 c.p.p. permette altresì di imporre contributi alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente se il ricorso è inammissibile.
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