Cassazione Penale, Ordinanza n. 34638/2026 del 28/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 16 gennaio 2026 della Corte d’appello di Bari, che aveva confermato la condanna di primo grado per sostituzione di persona, contestando cinque profili. Primo: la violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità e alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la censura non consentita perché diretta a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e una rilettura dei fatti. Secondo: la violazione dell’art. 494 c.p.; la doglianza è stata giudicata mero dissenso rispetto alla motivazione secondo cui l’imputato si era sostituito a un’altra persona nel procedimento volto a legittimare l’uso di un immobile da parte di suoi connazionali. Terzo: la violazione degli artt. 131-bis e 163 c.p.; la censura relativa alla particolare tenuità è stata ritenuta generica, mentre quella sulla sospensione condizionale manifestamente infondata, poiché il riferimento al beneficio nell’esordio della motivazione era un errore materiale. Quarto: contestazioni sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche; la prima era riferita a un diverso delitto di ricettazione, non contestato, e la seconda non era consentita in sede di legittimità e risultava manifestamente infondata alla luce della motivazione di merito. Quinto: reiterazione delle doglianze sulla sospensione condizionale, giudicata generica e manifestamente infondata perché non si confrontava con precedenti ostativi e con le due precedenti concessioni del beneficio, poi revocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo mirasse a una non consentita rivalutazione delle prove e dei fatti; il secondo esprimesse mero dissenso dalla motivazione sulla sostituzione di persona; il terzo fosse generico quanto all’art. 131-bis c.p. e manifestamente infondato quanto alla sospensione condizionale, richiamata per errore materiale; il quarto fosse non pertinente nella parte riferita alla ricettazione e non ammissibile o manifestamente infondato nella parte relativa alle attenuanti generiche; il quinto fosse generico e manifestamente infondato per mancato confronto con i precedenti ostativi e con le due precedenti concessioni, poi revocate, della sospensione condizionale. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
la sentenza impugnata, che ha dato ampiamente atto della sostituzione dell'imputato alla persona di Pierangelo Marano nel procedimento volto a legittimare l'uso dell'immobile da parte di connazionali di Elaissaoui
Nel caso deciso, la Corte ha ritenuto non ammissibile la censura che si limitava a dissentire dalla motivazione di merito sulla sostituzione dell’imputato alla persona coinvolta nel procedimento relativo all’uso dell’immobile.
in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione
La denuncia di violazione dell’art. 192 c.p.p. non può essere usata per aggirare i limiti del ricorso per cassazione e contestare l’omessa o erronea valutazione delle prove sotto la veste di violazione processuale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione
I limiti previsti per le censure di motivazione non possono essere elusi prospettando come violazione processuale una contestazione della valutazione probatoria.
quanto al primo punto - generico, poiché si risolve in una mera ripetizione di principio, senza indicare quali decisivi elementi sarebbero stati dedotti ed ingiustificatamente ignorati
La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto è generica se si limita a richiamare il principio senza indicare quali specifici elementi decisivi sarebbero stati dedotti e trascurati.
quanto al secondo punto, manifestamente infondato, dovendosi ritenere il riferimento al beneficio della sospensione condizionale della pena contenuto nell'esordio del "Considerato in diritto" un mero errore materiale
Nel caso concreto, il richiamo alla sospensione condizionale contenuto nell’esordio della motivazione è stato qualificato come errore materiale, non idoneo a fondare la censura.
Massime di principio
- In cassazione non è ammissibile denunciare la violazione dell’art. 192 c.p.p. per ottenere una nuova valutazione degli elementi di prova: i limiti delle censure motivazionali non possono essere aggirati qualificando la doglianza come violazione di una norma processuale.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito quando la decisione impugnata espone una motivazione immune da vizi logici e giuridici.
- È generica la censura sulla particolare tenuità del fatto che ripeta un’affermazione di principio senza indicare gli elementi decisivi dedotti e asseritamente ignorati.
- Il diniego delle attenuanti generiche non richiede l’esame di ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti: è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, con valutazione idonea a superare gli altri.
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