Cassazione Penale, Ordinanza n. 36986/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda tre imputati, già condannati in appello per fatti di bancarotta relativi a una procedura fallimentare, che hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli. La Corte territoriale aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado solo nei confronti di un coimputato, dichiarando il non doversi procedere per morte del reo, e aveva confermato nel resto la responsabilità di Rosa Scotto Di Perta, Salvatore Perrotta e Vittoria Perrotta per i reati fallimentari loro ascritti. Nei ricorsi, i primi quattro motivi erano diretti a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, ma la Corte di cassazione rileva che tali censure erano in gran parte riproduttive di doglianze già esaminate e disattese in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione impugnata, e si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il quinto motivo, comune a tutti i ricorrenti, riguardava il trattamento sanzionatorio e il diniego delle attenuanti generiche, ritenuto manifestamente infondato perché la pena era stata adeguatamente motivata e la sola incensuratezza non bastava a fondare le attenuanti alla luce dell'art. 62-bis, ultimo comma, c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Quanto alla parte civile, ha escluso la condanna alla rifusione delle spese perché la memoria era stata depositata tardivamente e non vi era stata un'attività difensiva valutabile. Per uno dei coimputati, già deceduto, la Corte d'appello aveva dichiarato il non doversi procedere per estinzione del reato per morte del reo; per gli altri la condanna di merito è rimasta ferma.
Norme richiamate
Norme incriminatrici richiamate per qualificare i fatti come reati fallimentari, rispetto ai quali la condanna di merito è stata confermata.
Le attenuanti generiche sono state ritenute manifestamente infondate se fondate esclusivamente sull'incensuratezza degli imputati.
In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Non citato.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitino a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Non è consentito in cassazione sollecitare una nuova valutazione delle fonti probatorie o prospettare una lettura alternativa del compendio istruttorio, trattandosi di un controllo di legittimità e non di merito.
- Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la motivazione del giudice di appello risulti adeguata e coerente, e il diniego delle attenuanti generiche non può fondarsi solo sull'incensuratezza dell'imputato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti fissati equitativamente dalla Corte.
- La tardiva proposizione della memoria della parte civile impedisce la liquidazione delle spese di parte civile, in difetto di attività difensiva utile e valutabile nel giudizio di legittimità.
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