Cassazione Penale, Sentenza n. 23577/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in appello: Falcone contestava la responsabilità per bancarotta documentale (per presunta sottrazione/occultamento della contabilità), per bancarotta fraudolenta patrimoniale (per la presunta distrazione dell'"azienda" trasferita ad una new company gestita dalla moglie) e per bancarotta impropria da operazioni dolose (per aver occultato l'effettiva esposizione verso l'Erario e aver nondimeno rateizzato il debito fiscale). Di Nardo contestava l'imputazione di concorso nella distrazione patrimoniale, sostenendo di essere stata soltanto socia senza ruolo gestionale e che non sarebbe stato individuato l'oggetto materiale della distrazione (l'avviamento non è di per sé distrazionabile). Struzziero censurava la condanna per bancarotta impropria deducendo che la rateizzazione del debito fiscale prova l'assenza del dolo e che non può rispondere dell'operato del suo successore. Le doglianze vertono su vizio di motivazione, travisamento delle prove, insufficiente individuazione dell'oggetto della distrazione aziendale, e sull'erronea valutazione degli elementi comprovanti l'assenza del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati, nei limiti indicati, il terzo motivo del ricorso di Falcone e il primo motivo del ricorso di Di Nardo: ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Falcone Francesco e Di Nardo Stefania limitatamente al capo relativo alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (distrazione dell'"azienda"), per mancata e insufficiente individuazione dell'oggetto della distrazione da parte dei giudici di merito, e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio su tale capo ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Per il resto i ricorsi sono stati rigettati: la Cassazione ha confermato la condanna di Falcone per bancarotta documentale e per bancarotta impropria da operazioni dolose, ritenendo fondate le valutazioni dei giudici su occultamento delle scritture e sugli elementi che comprovano il dolo; ha altresì rigettato (o dichiarato inammissibile) il ricorso di Struzziero, confermando la condanna per bancarotta impropria da operazioni dolose. In sintesi: parziale accoglimento per Falcone e Di Nardo (annullamento e rinvio esclusivamente sul capo di distrazione patrimoniale), rigetto per il resto; rigetto/inammissibilità per Struzziero.
Norme richiamate
Definisce l'"azienda" come il complesso dei beni organizzati per l'esercizio di un'attività imprenditoriale; la Corte ha richiamato il principio per affermare che la distrazione patrimoniale richiede il trasferimento di un complesso aziendale in senso proprio, non la sola prosecuzione dell'attività sotto altra forma
Norma che vieta al cedente di fare concorrenza alla cessionaria; la Corte ha chiarito che non può essere interpretata per vietare al cessionario di operare o per imporre obblighi al cedente dimissionario salvo specifico patto di non concorrenza
Prevede gli obblighi di conservazione delle scritture contabili a carico della società e dell'amministratore in carica; la Corte ha precisato che tali obblighi non gravano sull'amministratore dimissionario oltre all'onere di consegnare la documentazione al suo successore
Norma citata in riferimento a fattispecie meno gravi di bancarotta (richiamata dalla difesa come alternativa), la Corte ha tuttavia ritenuto non convincente l'argomento posto che la condotta contestata rientrava nella fattispecie delle operazioni dolose quando il fallimento era prevedibile come conseguenza o aggravamento del dissesto
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione è necessario individuare e provare specifici beni o rapporti giuridici/economici trasferiti: la mera prosecuzione dell'attività sotto un'altra società non costituisce di per sé distrazione rilevante
- La cessione di un ramo d'azienda integra distrazione solo se riguarda il complesso aziendale qualificabile ai sensi dell'art. 2555 c.c. o se si è trattato di una disposizione di fattori aziendali idonei a generare l'avviamento senza adeguata remunerazione
- L'avviamento commerciale non è di per sé oggetto di distrazione se non è dimostrato il trasferimento dei fattori produttivi che lo generano
- Lo sviamento della clientela è rilevante solo se si traduce in atto di disposizione di rapporti giuridici/economici valutabili (p.es. trasferimento di contratti con clienti o dipendenti)
- In tema di bancarotta documentale la prova richiede documentazione attendibile: ricevute di consegna senza data certa o non certificate possono essere valutate come strumentali e insufficienti; il rinvenimento di scritture o copie presso una new company può essere indizio di occultamento
- Gli obblighi di conservazione delle scritture contabili gravano sulla società e sull'amministratore in carica; l'amministratore dimissionario ha il dovere di consegnare la contabilità al successore ma non mantiene l'onere di conservazione oltre la sua carica
- La rateizzazione del debito tributario non esclude automaticamente il dolo nelle operazioni dolose: va valutata la tempistica, la sistematicità dell'inadempimento e se la rateizzazione sia stata usata strumentalmente per finanziare l'impresa a discapito dei creditori
- Se il giudice di merito non indica quale sia l'oggetto materiale della presunta distrazione, la Cassazione può annullare la condanna limitatamente a quel capo e disporre il rinvio per un nuovo esame da parte del giudice del merito
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