Cassazione Penale, Ordinanza n. 07834/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Caltanissetta. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge per la mancata esclusione della recidiva. Con il secondo motivo ha contestato la correttezza della motivazione sulla responsabilità, lamentando un'erronea valutazione delle prove e chiedendo in sostanza una diversa ricostruzione dei fatti. Con l'ultimo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, ritenendo eccessiva la pena e prospettando anche questioni sui benefici di legge. La Corte rileva che tali doglianze non erano state devolute con specifici motivi di appello, che alcuni motivi sono generici e che le censure mirano a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo sulla recidiva perché non era stato previamente dedotto in appello, con conseguente interruzione della catena devolutiva. Ha dichiarato inammissibili anche le doglianze sulla motivazione di responsabilità perché generiche, non specifiche e dirette a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in cassazione. Analoga sorte ha avuto la censura sulla pena, poiché anch'essa non devoluta al giudice d'appello e comunque generica. L'imputato è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
Le questioni non devolute al giudice d'appello con specifico motivo non possono essere riproposte in cassazione; la mancata devoluzione determina inammissibilità del ricorso sul punto e la sentenza di primo grado acquista efficacia di giudicato su tali capi.
requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alle ragioni della decisione impugnata; la genericità o la mera riproposizione delle censure già formulate senza confronto con la motivazione impugnata comporta inammissibilità.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non possono essere dedotti motivi concernenti statuizioni del primo giudice che non siano stati previamente devoluti al giudice d'appello con specifico motivo di gravame; su tali punti si forma giudicato interno.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle censure di appello o la loro formulazione generica ne determina l'inammissibilità.
- In presenza di doppia conforme, la censura che mira a una nuova valutazione delle prove o a una ricostruzione alternativa dei fatti è estranea al sindacato di legittimità, salvo il dedotto e specifico travisamento di decisive emergenze processuali.
- Non sono deducibili in cassazione questioni sul trattamento sanzionatorio o sui benefici di legge che non siano state oggetto di devoluzione in appello.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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