Cassazione Penale, Sentenza n. 00161/2026 del 05/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Ilsap s.r.l. ha impugnato in Cassazione l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di dissequestro dello stabilimento produttivo, sottoposto a sequestro preventivo nell'ambito di un procedimento per violazioni ambientali. La società ha dedotto mancata motivazione del provvedimento, sostenendo che le cause che avevano giustificato il sequestro erano state eliminate grazie alla messa in ripristino dei macchinari e alle indicazioni dell'Autorità giudiziaria, con conseguente venir meno del pericolo di reiterazione del fatto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha motivato la decisione su due profili: 1) difetto di legittimazione a proporre il gravame in assenza di procura speciale specifica per la persona giuridica; la procura presente risultava generica e quindi insufficiente; 2) sul merito il ricorso sollevava censure non proponibili in Cassazione per i provvedimenti di sequestro preventivo, dato che il rimedio è ammesso solo per violazione di legge o per vizi motivazionali radicali; la Corte ha ritenuto invece che l'ordinanza del Tribunale del Riesame avesse fornito un percorso argomentativo razionale, rilevando il persistere del pericolo di reiterazione per le ripetute violazioni e le irregolarità riscontrate e sottolineando che la ripresa dell'attività era controllata dall'amministratore giudiziario e non poteva essere affidata ai responsabili aziendali. La Corte ha quindi confermato l'inammissibilità, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende, oltre all'onere delle spese ex art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Limita l'ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio alla sola violazione di legge, intendendo per legge anche vizi gravi della motivazione che rendano incomprensibile il percorso logico-argomentativo
art. 606 cod. proc. pen. lett. e)
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Stabilisce il motivo autonomo di ricorso per la manifestissima illogicità della motivazione; la Corte ricorda che tale censura va dedotta con il motivo specifico e non attraverso la generica doglianza in cassazione contro ordinanze di sequestro
Prevede l'obbligo per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso
Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000
Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata ai fini della determinazione dell'esazione a titolo di ammenda, con riferimento al principio che la sanzione pecuniaria non deve essere irrogata se il ricorso è privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso è stata però disposta un'ammenda equitativa di euro 3.000
Giurisprudenza di questa Corte (richiami)
Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017; Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023; Sez. Un. n. 5876 del 28/01/2004
Richiami giurisprudenziali usati per affermare: 1) la necessità di procura speciale per proporre rimedi nell'interesse di una persona giuridica in materia di sequestro; 2) i limiti dell'ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro; 3) la portata della nozione di vizio della motivazione e dei limiti per dedurre l'illogicità manifesta
Massime di principio
- Per proporre appello cautelare o ricorso in Cassazione nell'interesse di una società di capitali è necessaria una procura speciale specifica rilasciata alla difesa; una procura generica può rendere il gravame inammissibile
- Il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso principalmente per violazione di legge o per vizi motivazionali talmente gravi da rendere incomprensibile il provvedimento; contestazioni di merito o di logica della motivazione possono essere inammissibili se non formulate nei termini previsti dall'art. 606 cod. proc. pen.
- La mera esecuzione di interventi tecnici o la regolarizzazione formale dell'impianto non garantiscono automaticamente il dissequestro se persiste un pericolo di reiterazione dell'illecito, soprattutto quando vi siano precedenti violazioni o irregolarità ricorrenti
- Se l'attività dello stabilimento viene mantenuta sotto la vigilanza di un amministratore giudiziario, i giudici possono ritenere che il rischio di reiterazione non si riduca sufficientemente affidandosi ai responsabili aziendali
- In situazioni analoghe è utile produrre elementi nuovi e decisivi che dimostrino la concreta eliminazione del pericolo di reiterazione e curare attentamente le formalità processuali (procure, incarichi difensivi) prima di proporre impugnazioni
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