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Sentenza

Sentenza n. 3911/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento del decreto n. 85 del 13.11.2025 con cui Acea Ato 2 s.p.a., per conto del Comune di Pomezia, ha disposto l’occupazione d’urgenza delle aree ivi indicate al fine dell’espropriazione ivi menzionata.

Giustizia amministrativa202601750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di occupazione d’urgenza delle aree indicate, preordinata all’espropriazione per la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (ente espropriante e soggetto attuatore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del decreto di occupazione d’urgenza n. 85 del 13 novembre 2025. Il giudizio è stato ricondotto al rito speciale previsto dall’art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a., applicabile alle controversie relative ai provvedimenti concernenti le procedure di occupazione ed espropriazione di aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. Ai sensi dell’art. 119, comma 2, c.p.a., il termine ordinario per il deposito del ricorso, previsto dall’art. 45, comma 1, c.p.a. in trenta giorni, deve essere dimezzato a quindici giorni, decorrenti dal perfezionamento della notificazione del ricorso anche nei confronti dei destinatari. Poiché la notificazione si è perfezionata il 14 gennaio 2026 e il ricorso è stato depositato il 10 febbraio 2026, il deposito è avvenuto oltre il termine decadenziale applicabile.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha dichiarato irricevibile il ricorso per tardività del deposito. Il termine applicabile era di quindici giorni, in ragione del dimezzamento previsto dal rito speciale ex art. 119, comma 2, c.p.a.; il deposito effettuato il 10 febbraio 2026, a fronte del perfezionamento della notificazione il 14 gennaio 2026, è risultato tardivo. Il possibile esito era stato previamente segnalato alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in euro 750 per ciascuna delle amministrazioni resistenti, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ritenuta possibile dal Collegio.

  • art. 119, comma 1, lettera f), c.p.a.

    provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprietà industriale

    Il rito speciale si applica alle controversie relative ai provvedimenti di occupazione ed espropriazione di aree destinate a opere pubbliche o di pubblica utilità.

  • art. 119, comma 2, c.p.a.

    tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo

    Il termine ordinario per il deposito del ricorso è dimezzato nei giudizi soggetti al rito speciale, risultando pari a quindici giorni.

  • art. 45, comma 1, c.p.a.

    Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso decorre dal perfezionamento della notificazione anche nei confronti del destinatario; per effetto dell’art. 119, comma 2, c.p.a., nel caso concreto il termine è stato ridotto a quindici giorni.

  • art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

    Impone la dichiarazione di irricevibilità del ricorso tardivamente depositato.

  • art. 73 c.p.a.

    È stato utilizzato per dare alle parti rituale avviso della possibile definizione del giudizio mediante dichiarazione di irricevibilità.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto provvedimenti relativi a procedure di occupazione o espropriazione di aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità sono soggette al rito speciale previsto dall’art. 119 c.p.a.
  • Nei giudizi soggetti al rito di cui all’art. 119 c.p.a., il termine ordinario per il deposito del ricorso introduttivo è dimezzato, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge; pertanto, il termine di trenta giorni stabilito dall’art. 45, comma 1, c.p.a. si riduce a quindici giorni.
  • Il termine per il deposito del ricorso decorre dal perfezionamento della notificazione anche nei confronti del destinatario; il deposito effettuato oltre il termine così computato determina l’irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera a), c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione d'urgenza e temporaneaTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti specialiSpese di lite
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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