Cassazione Penale, Sentenza n. 14977/2024 del 11/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Roma che aveva rigettato la richiesta di scarcerazione e la rinnovazione della notifica dell'ordine di esecuzione e del decreto di sospensione, poiché la notificazione era stata disposta dopo la dichiarazione di irreperibilità e l'atto era stato notificato al difensore. Due principali censure: (1) violazione della norma che consente al pubblico ministero di disporre la rinnovazione della notifica (art. 656/658, comma 8-bis, a seconda della lettura testuale) laddove possa risultare che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione; il ricorrente sosteneva che l'irreperibilità non può essere equiparata a latitanza/evasione e che, in presenza di cause incolpevoli, la rinnovazione dovrebbe essere concessa per consentire l'accesso a benefici penitenziari o misure alternative; (2) inesistenza o insufficienza della motivazione e delle ricerche ai sensi degli artt. 157 e 159 c.p.p., in particolare per inesattezza dell'indirizzo indicato nei verbali, mancato utilizzo di altre utenze telefoniche note, e valutazione errata dell'accertata disoccupazione (INPS) non congruente con l'effettiva attività lavorativa del ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. Il giudice di legittimità ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui la norma prevista (art. 656 comma 8-bis citata nel testo) non è applicabile al condannato irreperibile, latitante o evaso: una volta accertata l'irreperibilità tramite le ricerche ex art. 159 c.p.p., la rinnovazione della notificazione non assolve a funzione effettiva e potrebbe solo differire indefinitamente l'esecuzione. Sui profili relativi alle ricerche, la Corte ha ritenuto che le indagini siano state effettuate in modo congruo e proporzionato, nel rispetto del limite della concreta praticabilità; ha inoltre escluso l'obbligo di estendere sempre le ricerche a notizie non attuali (es. utenze del 2020) senza prova documentale della loro attualità, ha ritenuto legittime ricerche compiute in date non tutte ricadenti nel periodo feriale e ha precisato che la notifica del decreto di irreperibilità al difensore in periodo feriale non è viziata in quanto tali atti non sono sospesi dalla normativa sulla sospensione feriale. Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656 c.p.p. (menzionato nel testo come comma 8-bis)
il pubblico ministero, se è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'ordine di esecuzione e del contestuale decreto di sospensione ai sensi del precedente comma 5, può, assunte le opportune informazioni, disporne la rinnovazione della notificazione
La Corte di legittimità ha ritenuto che questa disposizione non si applichi al condannato irreperibile (equiparato a latitante o evaso) quando sia già stata dichiarata l'irreperibilità dopo le ricerche ex art. 159 c.p.p., perché la reiterazione delle ricerche/nonificazioni perderebbe efficacia e potrebbe ingiustificatamente differire l'esecuzione della pena
disciplina la declaratoria di irreperibilità e le ricerche nei luoghi ove si presume possa trovarsi il destinatario
La Corte ha richiamato che l'art. 159 richiede ricerche effettive e preferenziali nei luoghi indicati dalla norma, ma consente estensioni ove risultino notizie utili; l'obbligo di ricerche è comunque condizionato alla concreta praticabilità degli accertamenti
norme sulla notificazione degli atti processuali
La Corte ha ritenuto che gli adempimenti di notificazione siano stati valutati correttamente dal giudice dell'esecuzione e che non sussista carenza motivazionale circa la regolarità delle ricerche e delle formalità
disciplina la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale
La Corte ha precisato che la legge non vieta il compimento degli atti in periodo feriale ma differisce soltanto il decorso dei termini; pertanto la notifica del decreto di irreperibilità al difensore in periodo feriale non è in sé viziata
Massime di principio
- La disposizione che autorizza il pubblico ministero alla rinnovazione della notificazione (art. 656 c.p.p., comma 8-bis, come richiamata) non trova applicazione quando il destinatario è stato già dichiarato irreperibile a seguito delle ricerche ex art. 159 c.p.p.; in tali casi l'irreperibilità esclude la funzione rinnovativa per evitare dilazioni indefinite dell'esecuzione
- Per poter impugnare utilmente la declaratoria di irreperibilità è necessario documentare con elementi specifici e attuali che le ricerche svolte siano state incomplete o inefficaci (es. prova che erano disponibili utenze telefoniche attuali non utilizzate o che l'indirizzo attestato nei verbali non corrispondeva allo stato di fatto al momento delle ricerche)
- Le ricerche ai fini della declaratoria di irreperibilità devono privilegiare i luoghi indicati dall'art. 159 c.p.p., ma possono essere estese ad altri luoghi e mezzi informativi quando esistano notizie utili; il limite è la concreta praticabilità degli accertamenti
- La prova della condizione di lavoro o domicilio diversa rispetto a quanto risulta da banche dati (es. INPS) richiede documentazione aggiornata e non può essere dedotta genericamente da atti non attuali
- La notifica al difensore del decreto di irreperibilità e dell'avviso dell'ordine di esecuzione non è automaticamente viziata se effettuata in periodo feriale: la sospensione feriale differisce il decorso dei termini ma non vieta il compimento dell'atto
- Per ottenere, in casi particolari, la rinnovazione della notificazione o la valutazione favorevole di misure alternative, il soggetto deve dimostrare in modo concreto la natura incolpevole dell'assenza e fornire elementi aggiornati che rendano manifestamente incomplete le ricerche svolte
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