Cassazione Penale, Ordinanza n. 10974/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale di sorveglianza)
La controversia
Il provvedimento impugnato aveva rigettato il reclamo proposto dal condannato contro la decisione del magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata. Il ricorso per cassazione è stato presentato con dichiarazione presso la direzione della casa di reclusione e con atto redatto e sottoscritto direttamente dal condannato. La Corte ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. ad opera della legge n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono, a pena di inammissibilità, essere sottoscritti da un difensore iscritto all'albo speciale della Cassazione. Poiché nel caso concreto la sottoscrizione proveniva dal condannato e non da un difensore abilitato, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
L'atto di ricorso per cassazione, nonché memorie e motivi nuovi, devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale del condannato non è sufficiente.
È richiamata come fonte di modifica dell'art. 613 c.p.p., che ha introdotto il requisito formale della sottoscrizione del difensore cassazionista.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione penale, quando la legge richiede la sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale, un ricorso sottoscritto personalmente dalla parte è inammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e può comportare anche il versamento di una somma alla cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- Il requisito della sottoscrizione del difensore abilitato è un presupposto formale essenziale del ricorso per cassazione e la sua mancanza impedisce l'esame del merito dell'impugnazione.
Come è indicizzato
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