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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32203/2026 del 28/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile nei precedenti gradi di giudizio di plurimi episodi di violazione dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. Il primo motivo denunciava carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riferimento al capo 4 dell'imputazione, relativo a 54 cessioni di un quantitativo imprecisato di cocaina. La difesa contestava che il contenuto delle conversazioni intercettate consentisse di ritenere provati gli episodi di cessione, sostenendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio. Il secondo motivo denunciava l'erronea applicazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e un vizio di motivazione per la mancata riqualificazione delle condotte nella fattispecie di lieve entità. La Corte ha ritenuto che le sentenze di merito, formando una doppia conforme, presentassero un apparato motivazionale integrato, logico e coerente. Ha osservato che l'interpretazione del linguaggio criptico delle intercettazioni e la qualificazione convenzionale delle espressioni utilizzate costituiscono valutazioni di merito, non sindacabili in cassazione se non fondate su criteri interpretativi inaccettabili o applicati scorrettamente. Quanto alla lieve entità, ha ritenuto corretta la valutazione complessiva operata dai giudici di merito, che avevano valorizzato le modalità della condotta, l'assiduità delle cessioni e la costante disponibilità dello stupefacente, elementi indicativi di una capacità di diffusione sul mercato incompatibile con la minima offensività.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto generiche e sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del fatto le censure sulla prova delle cessioni risultanti dalle intercettazioni, a fronte di una motivazione di merito logica e coerente. Ha inoltre escluso vizi nella mancata applicazione della fattispecie di lieve entità, poiché la valutazione complessiva della condotta aveva correttamente attribuito rilievo preponderante alla pluralità e assiduità delle cessioni, alle modalità operative e alla disponibilità costante dello stupefacente. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La norma è stata applicata alle plurime condotte di cessione di sostanza stupefacente contestate all'imputato.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La lieve entità deve essere accertata mediante una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta; la pluralità e assiduità delle cessioni, le modalità della condotta e la costante disponibilità dello stupefacente possono escludere la minima offensività.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado e quella d'appello costituiscono un'unica entità logico-giuridica ai fini del controllo sulla congruità della motivazione, integrandosi reciprocamente.
  • L'interpretazione del linguaggio criptico utilizzato nelle conversazioni intercettate e l'accertamento del significato convenzionale attribuito dagli interlocutori sono valutazioni di merito; in cassazione sono censurabili soltanto se fondate su criteri interpretativi inaccettabili o applicati in modo scorretto.
  • La censura sulla valutazione delle intercettazioni è inammissibile quando si risolve in una diversa lettura del materiale probatorio e viene proposta a fronte di una motivazione di merito logica, coerente e non manifestamente illogica.
  • La qualificazione del fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta, con esplicitazione delle ragioni per cui il giudice attribuisce prevalenza ad alcuni di essi.
  • La pluralità e l'assiduità delle cessioni, unitamente alle modalità della condotta e alla costante disponibilità dello stupefacente, possono evidenziare una capacità di diffusione sul mercato incompatibile con la fattispecie di lieve entità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniProve
RamiStupefacentiProcesso penale

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