Sentenza n. 2656/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'Amministrazione intimata in ordine all'istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio in favore del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di convocazione per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall'amministrazione sull'istanza diretta ad ottenere la convocazione necessaria alla presentazione della domanda di visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Dopo la proposizione del ricorso, la competente sede diplomatica ha fissato un appuntamento per la presentazione della domanda di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuta fissazione dell'appuntamento e, quindi, l'attivazione del procedimento per il rilascio del visto, abbiano integralmente soddisfatto la pretesa azionata. La decisione è stata adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, poiché il tempo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso non era particolarmente esteso e l'amministrazione si era attivata in tempi ritenuti ragionevoli. L'amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente le somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; nel caso concreto, l'attivazione del procedimento dopo la proposizione del ricorso ha determinato il venir meno della materia del contendere.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la fissazione dell'appuntamento necessario alla presentazione dell'istanza e l'attivazione del relativo procedimento possono integrare il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La regolazione delle spese nel giudizio avverso il silenzio può tener conto della durata del ritardo precedente al ricorso e del comportamento successivamente tenuto dall'amministrazione; quando il ritardo non sia particolarmente esteso e l'amministrazione si attivi in tempi ragionevoli, le spese possono essere compensate, ferma la restituzione del contributo unificato eventualmente versato dal ricorrente.
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