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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20510/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 25/01/2024 che aveva confermato il rigetto, già operato dalla Corte d'appello il 21/12/2023, dell'istanza di revoca della custodia cautelare in carcere per sopravvenuta scadenza dei termini e dell'istanza subordinata di sostituzione con arresti domiciliari. Il ricorrente deduce che la lunga durata della detenzione cautelare (5 anni e 8 mesi) rispetto alla pena definitiva inflitta per associazione mafiosa (6 anni e 8 mesi) avrebbe dovuto far venire meno la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., chiedendo la modulazione della valutazione della pericolosità in ragione di attualità e proporzione; inoltre censura una presunta sovrapposizione, da parte del giudice, tra pericolosità sociale e pericolosità assoluta e lamenta che non siano stati considerati specifici elementi soggettivi prodotti dalla difesa

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile come manifestamente infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. prevale sulla norma generale dell'art. 274 c.p.p., e non può essere superata dalla sola circostanza del mero decorso del tempo; può essere superata solo mediante elementi specifici e concreti idonei a dimostrare che le esigenze cautelari siano soddisfatte con misure meno afflittive, elementi che non risultano acquisiti nel caso di specie. Ha inoltre ritenuto generico il motivo relativo alla mancata valutazione di elementi difensivi perché tali elementi non sono stati neppure enunciati nel ricorso. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.), e dispone trasmissione di copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma generale sulle misure cautelari richiamata dalla difesa; la Corte ritiene che su di essa prevalga la disciplina speciale di cui all'art. 275, comma 3, quando ricorrono i reati ivi indicati

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per determinati reati (tra cui i reati associativi di tipo mafioso). La Corte interpreta tale disposizione come speciale e prevalente rispetto all'art. 274, affermando che la sola durata della detenzione non è idonea a superare tale presunzione; occorrono elementi specifici e concreti per dimostrare la non attualità delle esigenze cautelari

  • Sentenza Corte costituzionale n. 57 del 2013

    La Consulta ha ritenuto legittima la presunzione di adeguatezza prevista dall'art. 275, comma 3, ma ha precisato che essa può essere superata mediante elementi specifici relativi al caso concreto

  • Sez. 1, Sentenza n. 21900 del 07/05/2021 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Giurisprudenza richiamata che conferma il metodo interpretativo: la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, prevale e non è scalfita dal mero decorso del tempo in detenzione

  • Sez. 2, Sentenza n. 6592 del 25/01/2022 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)

    Ulteriore pronuncia di conferma della soluzione secondo cui la durata della custodia non è da sola sufficiente a superare la presunzione di esigenza cautelare per i reati indicati dall'art. 275, comma 3

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità o infondatezza dell'impugnazione; applicata per la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione che impone l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario quando la decisione non determina la remissione in libertà del detenuto

Massime di principio

  • Per i reati individuati dall'art. 275, comma 3, c.p.p. (tra cui reati associativi di tipo mafioso) vige una presunzione relativa dell'adeguatezza della custodia in carcere che difficilmente è superata dalla sola circostanza del lungo decorso temporale della misura cautelare
  • La mera prossimità tra durata della custodia cautelare e misura della pena definitiva non è sufficiente a ottenere la revoca o la sostituzione della misura: è necessario produrre elementi specifici, concreti e attuali che dimostrino l'assenza delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive
  • Le deduzioni difensive devono essere formulate con precisione e completezza nell'atto di impugnazione: argomentazioni generiche e non documentate sono ritenute inammissibili o inefficaci
  • La giurisprudenza consolidata e la Consulta consentono la superamento della presunzione soltanto caso per caso, quando emergano elementi fattuali rilevanti (es. mutamento delle circostanze, condizioni di salute, integrazione sociale, collaborazione con la giustizia, o altre garanzie concrete)
  • In presenza di impugnazioni manifestamente infondate o inammissibili il giudice può irrogare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi delle norme processuali

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