Sentenza del 17/10/2016 n. 5384 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Convenzioni contro le doppie imposizioni - Redditi prodotti all'estero da soggetti residenti - Esenzione totale nello stato della fonte - Applicazione convenzione - Non Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta del contribuente è stata respinta. Il reddito prodotto all'estero è stato ritenuto imponibile in Italia secondo la regola generale della tassazione dei redditi dei soggetti residenti, anche se prodotti fuori dal territorio nazionale. La Convenzione non è stata applicata per escludere integralmente l'imposizione italiana, poiché l'assenza di tassazione negli Emirati impediva di configurare una doppia imposizione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente invocava l'art. 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti, sostenendo che le remunerazioni percepite negli Emirati per servizi resi a quello Stato fossero imponibili soltanto negli Emirati. La richiesta si fondava sull'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale. I giudici hanno ritenuto, tuttavia, che negli Emirati Arabi Uniti non fosse prevista un'imposizione sul reddito delle persone fisiche; pertanto, non essendovi una tassazione estera da neutralizzare, non ricorreva una situazione di doppia imposizione.
Norme richiamate
Articolo 53 della Costituzione italiana
Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
Il principio della capacità contributiva giustifica i meccanismi convenzionali volti a evitare che lo stesso reddito sia tassato due volte, ma non impone l'esenzione in Italia quando il reddito non è stato tassato all'estero.
I soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati sul reddito complessivo, compresi i redditi prodotti all'estero. La norma è stata applicata perché negli Emirati Arabi Uniti non risultava un'imposizione personale sul reddito.
Articolo 19 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed Emirati Arabi Uniti
Le remunerazioni percepite negli Emirati Arabi Uniti per servizi resi a questo Stato sono imponibili soltanto negli Emirati.
La disposizione è finalizzata a ripartire il potere impositivo tra gli Stati e a prevenire la doppia imposizione; secondo i giudici, non può essere utilizzata per ottenere l'esenzione italiana quando lo Stato estero non ha concretamente tassato il reddito.
Massime di principio
- Le convenzioni contro le doppie imposizioni servono principalmente a eliminare una duplicazione dell'imposta, non a garantire automaticamente l'esenzione totale del reddito nello Stato di residenza.
- Quando lo Stato estero non assoggetta a imposta il reddito delle persone fisiche, il contribuente residente in Italia resta generalmente soggetto alla tassazione italiana sul reddito mondiale prevista dall'articolo 2 del TUIR.
- Per invocare una clausola convenzionale di tassazione esclusiva nello Stato estero occorre verificare sia il testo della convenzione sia l'effettivo regime fiscale applicato nello Stato della fonte.
- L'assenza di imposizione estera può comportare che non esista una doppia imposizione da eliminare e che, di conseguenza, l'Italia possa tassare il reddito secondo le proprie regole interne.
- La valutazione deve essere svolta caso per caso, considerando la residenza fiscale, la natura del reddito, lo Stato titolare del potere impositivo e l'eventuale imposizione effettivamente subita all'estero.
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