Sentenza del 17/10/2016 n. 308 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Testo non disponibile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato tre avvisi di accertamento relativi agli anni 2007 e 2008, riguardanti IRES, IRAP e altri tributi. L'Agenzia contestava la concessione di finanziamenti infruttiferi a due società serbe controllate, detenute rispettivamente al 70% e all'80%, ritenendo applicabile la disciplina del transfer pricing prevista dall'art. 110, comma 7, del TUIR. L'Ufficio aveva quindi imputato interessi attivi calcolati sulla base del tasso medio annuo Euribor a sei mesi, sostenendo che l'operazione comportasse uno spostamento indebito di base imponibile. La società sosteneva invece che i prestiti infruttiferi costituissero operazioni lecite tra società collegate e che non fosse stata dimostrata alcuna finalità elusiva.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi e annullato gli avvisi. L'Agenzia delle entrate ha appellato la decisione, sostenendo anche l'inammissibilità delle contestazioni sulle sanzioni, già definite in via agevolata. La Commissione tributaria regionale ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che il semplice finanziamento infruttifero tra società dello stesso gruppo non costituisca automaticamente una componente positiva di reddito né una violazione del transfer pricing, in assenza della prova di una finalità elusiva o di uno spostamento artificioso della base imponibile. La decisione è stata inoltre rafforzata dal giudicato esterno formatosi su analoghi accertamenti relativi agli anni 2005 e 2006, fondati sulla medesima verifica e già definiti a favore della società. L'Agenzia delle entrate è stata condannata a rifondere le spese del giudizio d'appello, liquidate in euro 2.000, oltre IVA e accessori di legge.
Norme richiamate
I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società, sono valutati in base alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti.
La disciplina del transfer pricing richiede il confronto con il valore normale o di mercato delle operazioni tra imprese collegate residenti in Stati diversi. Nel caso concreto, la norma non è stata ritenuta sufficiente, da sola, a trasformare un finanziamento infruttifero in un'operazione imponibile, poiché l'Ufficio non ha dimostrato una finalità elusiva o uno spostamento artificioso di reddito.
Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.
La disposizione concorre a definire il parametro del valore normale cui deve essere rapportata la transazione infragruppo. Il giudice ha ritenuto che tale parametro non comporti automaticamente l'obbligo di applicare interessi a un prestito infruttifero, se l'operazione è lecita e non risulta finalizzata all'elusione.
L'Agenzia aveva eccepito che le sanzioni fossero già state definite in misura ridotta mediante pagamento entro il termine per ricorrere. La questione è stata prospettata dall'Ufficio come motivo di inammissibilità, ma l'appello è stato comunque respinto nel suo complesso.
Principio del giudicato esterno
Una precedente decisione definitiva relativa alle annualità 2005 e 2006, fondata sulla stessa verifica e sulla medesima questione di transfer pricing, è stata considerata rilevante anche per gli anni 2007 e 2008. In assenza di elementi nuovi, non era logico né giuridicamente coerente adottare una soluzione diversa.
Massime di principio
- Un finanziamento infruttifero tra società appartenenti allo stesso gruppo non integra automaticamente una violazione del transfer pricing: l'Amministrazione deve dimostrare, con elementi concreti, che l'operazione si discosta dal valore di mercato e produce uno spostamento artificioso di reddito.
- La mera esistenza di rapporti di controllo tra società residenti in Stati diversi non basta per imputare interessi attivi figurativi; occorre valutare la natura, le condizioni, la funzione economica e la finalità effettiva del finanziamento.
- Quando l'Ufficio applica un tasso di interesse presunto, deve giustificare adeguatamente la scelta del parametro e dimostrare perché esso rappresenti il valore normale dell'operazione specifica.
- La prova della finalità elusiva non può essere sostituita da una presunzione fondata esclusivamente sull'assenza di interessi: l'operazione può essere lecita anche se infruttifera, purché non risulti diretta a sottrarre base imponibile.
- Un giudicato definitivo formatosi su annualità diverse può incidere sulle successive quando gli accertamenti derivano dalla stessa verifica e riguardano la medesima questione giuridica e fattuale, soprattutto in assenza di fatti nuovi.
- La definizione agevolata delle sanzioni può rendere non contestabile il relativo provvedimento, ma tale profilo deve essere distinto dalla legittimità dell'accertamento tributario principale.
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