Sentenza del 17/10/2016 n. 1828 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Tasse automobilistiche - Locazione finanziaria - Vincolo di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il pagamento delle tasse automobilistiche relative all'anno 2009 per veicoli concessi in locazione finanziaria. La società sosteneva che, dopo la modifica dell'art. 5 del d.l. n. 953/1982 operata dalla legge n. 99/2009, l'unico soggetto passivo fosse l'utilizzatore del veicolo e non anche la società proprietaria. La Regione Toscana sosteneva invece che proprietario e utilizzatore fossero obbligati in solido, potendo quindi richiedere il pagamento alla società di leasing in caso di inadempimento dell'utilizzatore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della Regione Toscana e riformato la sentenza di primo grado nella parte favorevole alla società. Ha ritenuto che, per le annualità anteriori al 1° gennaio 2016, l'art. 5 del d.l. n. 953/1982 imponesse un vincolo di solidarietà passiva tra proprietario e utilizzatore del veicolo in leasing, consentendo alla Regione di chiedere il pagamento alla società proprietaria. La norma di interpretazione autentica del 2015, che qualificava l'utilizzatore come unico obbligato, era stata espressamente abrogata nel 2016 e non poteva più essere applicata. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53
Nel testo modificato, individua tra i soggetti passivi della tassa automobilistica i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria.
Per le annualità anteriori al 1° gennaio 2016, l'elencazione comprende sia il proprietario sia l'utilizzatore e deve essere interpretata nel senso della solidarietà passiva tra tali soggetti.
Art. 7, comma 2, della legge n. 99 del 2009
Ha modificato l'art. 5 del d.l. n. 953/1982 inserendo tra i soggetti rilevanti l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria.
La modifica non ha escluso espressamente la responsabilità del proprietario e, secondo la sentenza, non ha eliminato il vincolo solidale.
Art. 9, comma 9-bis, del d.l. n. 78 del 2015
In caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore.
Norma di interpretazione autentica, retroattiva in astratto, ma successivamente abrogata; dopo l'abrogazione non può essere utilizzata per interpretare la disciplina originaria.
Art. 10, commi 6 e 7, del d.l. n. 113 del 2016
A decorrere dal 1° gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla scadenza del contratto, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale.
Dal 1° gennaio 2016 l'utilizzatore è l'unico obbligato, purché il contratto di leasing sia annotato al PRA; la disciplina è pro futuro e conferma indirettamente la solidarietà esistente per il periodo precedente.
Art. 1294 del codice civile
I condebitori sono tenuti in solido, se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente.
Il principio generale della solidarietà passiva consente di ritenere obbligati solidalmente proprietario e utilizzatore quando entrambi sono indicati dalla norma come soggetti tenuti al pagamento e non vi sia un'espressa esclusione.
Art. 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000
Le norme di interpretazione autentica in materia tributaria hanno carattere eccezionale; ciò rafforza l'impossibilità di applicare ultrattivamente una norma interpretativa dopo la sua abrogazione.
Massime di principio
- Per le tasse automobilistiche relative a periodi anteriori al 1° gennaio 2016, in caso di leasing, proprietario e utilizzatore possono essere considerati obbligati in solido; l'amministrazione può quindi rivolgersi alla società di leasing se l'utilizzatore non paga.
- La disciplina secondo cui l'utilizzatore è l'unico soggetto obbligato opera dal 1° gennaio 2016 e richiede l'annotazione del contratto di locazione finanziaria al PRA.
- Una norma di interpretazione autentica tributaria, se successivamente abrogata, non continua automaticamente a disciplinare i rapporti pregressi: occorre tornare a interpretare la norma originaria.
- L'indicazione di più soggetti nella norma tributaria può comportare solidarietà passiva, salvo che la legge escluda espressamente tale effetto.
- Per individuare il soggetto tenuto al pagamento occorre verificare sia l'annualità del tributo sia la disciplina vigente in quel periodo e, per i contratti successivi al 2016, l'eventuale annotazione del leasing al PRA.
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