Sentenza del 17/10/2016 n. 1799 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Pubblicità e pubbliche affissioni - Segnali stradali con indicazione dell'itinerario per raggiungere una determinata ditta - Svolgono funzione di pubblicità tassabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che i segnali di indicazione che contengono il riferimento a una determinata ditta svolgono, per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria. Di conseguenza, tali segnali sono soggetti all'imposta sulla pubblicità, nonostante la loro apparente funzione di orientamento stradale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità all'imposta sulla pubblicità dei segnali stradali di indicazione dell'itinerario per raggiungere una determinata ditta. La questione è se tali segnali, pur rientrando tra quelli previsti dall'art. 39, lettera e), del nuovo Codice della strada, inclusi i segnali turistici e di territorio, abbiano anche una funzione pubblicitaria quando riportano il riferimento a una specifica impresa.
Norme richiamate
Nuovo Codice della strada, art. 39, lettera e)
Segnali di indicazione, inclusi i segnali turistici e di territorio
La riconducibilità del segnale alla categoria dei segnali stradali di indicazione non esclude la tassazione quando il segnale contiene anche un riferimento specifico a una determinata ditta e assume sostanzialmente natura di insegna pubblicitaria.
Massime di principio
- La qualificazione formale di un cartello come segnale stradale non è decisiva: occorre valutarne anche il contenuto e la funzione concreta.
- Un segnale è potenzialmente soggetto all'imposta sulla pubblicità quando, oltre a fornire indicazioni, promuove o rende riconoscibile una specifica impresa.
- I segnali turistici, territoriali o di itinerario possono avere una doppia funzione, informativa e pubblicitaria; la presenza del nome o dell'identità di una determinata ditta può far prevalere la funzione pubblicitaria ai fini fiscali.
- Per stabilire la tassabilità devono essere esaminati il messaggio riportato, il riferimento individualizzante all'impresa e l'effetto promozionale prodotto, non soltanto la collocazione del cartello o la sua classificazione amministrativa.
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