Sentenza del 17/10/2016 n. 1834 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Redditi diversi - Imposizione fiscale dello sconto tariffario dell'energia applicato al pensionato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa fiscale è stata ritenuta fondata: lo sconto tariffario sull'energia elettrica concesso dall'ex datore di lavoro al pensionato costituisce un beneficio economicamente valutabile collegato al rapporto di lavoro e deve essere assoggettato a IRPEF. Il ricorso del pensionato è quindi risultato infondato o comunque non accolto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che lo sconto applicato alle tariffe dell'energia elettrica non costituisse reddito imponibile. La questione riguardava invece la qualificazione fiscale del beneficio concesso dall'ex datore di lavoro ai propri dipendenti e pensionati. La sentenza ha ritenuto che le pensioni di ogni genere costituiscano reddito di lavoro dipendente, seppure differito, ai sensi dell'art. 49 del TUIR e che, ai sensi dell'art. 51 del TUIR, anche il beneficio economico derivante dallo sconto sui costi dell'energia rientri nel reddito di lavoro.
Norme richiamate
Art. 49 del TUIR
Le pensioni di ogni genere costituiscono redditi di lavoro dipendente.
La norma è interpretata nel senso che la pensione rappresenta reddito di lavoro dipendente, anche quando il reddito è percepito dopo la cessazione dell'attività lavorativa, in quanto differito.
Art. 51 del TUIR
La disposizione è stata applicata per ricondurre al reddito di lavoro dipendente anche il beneficio dello sconto sulle tariffe dell'energia elettrica concesso dal datore di lavoro ai dipendenti e ai pensionati, trattandosi di un vantaggio economicamente valutabile collegato al rapporto di lavoro.
Massime di principio
- I benefici economici concessi dal datore di lavoro, anche sotto forma di sconti o riduzioni di prezzo anziché di pagamenti diretti, possono costituire reddito imponibile se sono collegati al rapporto di lavoro e hanno un valore economicamente determinabile.
- La cessazione del rapporto di lavoro non esclude automaticamente la tassazione del beneficio: gli ex dipendenti e i pensionati possono essere assoggettati a IRPEF per vantaggi derivanti dal precedente rapporto lavorativo.
- Per valutare l'imponibilità di un'agevolazione occorre verificare la sua origine, il collegamento con il rapporto di lavoro e la possibilità di quantificarne il valore economico.
- La qualificazione formale del vantaggio come sconto tariffario, agevolazione o prestazione in natura non è decisiva: prevale la sua sostanza di utilità economica attribuita in relazione al lavoro.
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