Sentenza del 09/03/2016 n. 159 - Comm. Trib. Prov. Varese
IVA - Agente di commercio monomandatario di una società estera - Imponibilità provvigioni per servizio di intermediazione effettuata in Italia - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata affermata l'imponibilità ai fini IVA delle provvigioni. L'attività dell'agente, consistente nella promozione dei prodotti presso clienti italiani e nella raccolta degli ordini da trasmettere alla società estera, costituisce una prestazione di servizi di intermediazione effettuata in Italia. È irrilevante, ai fini della territorialità della prestazione, che la società estera provveda direttamente alla spedizione dei prodotti ai clienti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che le provvigioni percepite per la promozione di prodotti e la raccolta di ordini destinati alla società estera non dovessero essere assoggettate a IVA in Italia, considerato che la società estera effettuava direttamente la spedizione dei prodotti ai clienti italiani. La questione riguardava quindi la qualificazione dell'attività come prestazione di intermediazione effettuata nel territorio italiano.
Norme richiamate
prestazione di servizio di intermediazione effettuata nel territorio italiano
L'attività dell'agente, svolta materialmente in Italia e finalizzata a promuovere prodotti e raccogliere ordini, è stata qualificata come servizio di intermediazione territorialmente rilevante ai fini IVA. La successiva spedizione dei beni da parte della società estera non esclude l'imponibilità delle provvigioni.
Massime di principio
- Per determinare il trattamento IVA delle provvigioni occorre considerare la natura effettiva dell'attività svolta dall'agente e il luogo in cui essa viene materialmente effettuata, non soltanto la sede del committente estero.
- La promozione di prodotti e la raccolta di ordini per conto di un'impresa estera costituiscono, in linea generale, attività di intermediazione territorialmente rilevante in Italia quando sono svolte sul territorio italiano.
- Il fatto che il committente estero concluda le vendite o provveda direttamente alla spedizione dei beni non elimina automaticamente l'imponibilità IVA della prestazione autonoma resa dall'agente.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere la prestazione di intermediazione dell'agente dalla successiva cessione dei beni: la prima può essere imponibile in Italia anche se la seconda è organizzata ed eseguita direttamente dall'impresa estera.
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