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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34249/2022 del 15/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con arresti domiciliari o altra misura non detentiva. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per aver omesso di considerare elementi "novativi" quali la ridotta sanzione inflitta in primo grado e il riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di particolare tenuità, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto far venir meno l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto congrua la motivazione del tribunale per il riesame che ha evidenziato la perdurante pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalle modalità violente dei fatti (commessi mentre era già sottoposto a misura non detentiva), dai numerosi precedenti e dai carichi pendenti, fra cui una recente imputazione per evasione. La Corte ha affermato che il decorso del tempo in custodia non basta di per sé a far venire meno le esigenze cautelari e che la misura detentiva rimane adeguata; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto la comunicazione della sentenza al detenuto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    ricorso al tribunale per il riesame

    Norma richiamata come fondamento dell'appello avverso l'ordinanza cautelare; disciplina la funzione del giudice di riesame e la verifica della misura cautelare

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    criteri per la valutazione della pericolosità sociale

    La pericolosità sociale, anche ai massimi livelli, si desume congiuntamente dalle modalità del fatto e dalla personalità dell'agente; è parametro centrale per valutare l'attualità delle esigenze cautelari

  • art. 275 cod. proc. pen.

    adeguatezza delle misure non detentive

    Stabilisce che il giudice deve valutare l'adeguatezza di misure meno afflittive; qui il tribunale ha ritenuto che tale adeguatezza mancasse alla luce dei precedenti e della condotta del ricorrente

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen.

    motivi di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge

    Richiamata dal ricorrente per denunciare vizi di motivazione e violazioni di legge nella decisione del giudice cautelare; la Corte ha ritenuto infondati tali gravami

  • art. 284 cod. proc. pen.

    motivazione dei provvedimenti cautelari

    Obbligo di motivazione del giudice; la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale congrua e logica

  • art. 299 cod. proc. pen.

    valutazione degli elementi a carico

    Richiama i criteri di apprezzamento degli elementi probatori e delle circostanze personali, utilizzati dal tribunale per il riesame nella decisione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali

    Norma che consente la condanna alle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto; applicata dalla Corte

  • art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

    comunicazione della sentenza al detenuto

    Disposizione procedurale per la comunicazione della decisione al detenuto tramite il direttore dell'istituto penitenziario; la Corte ha disposto l'adempimento

Massime di principio

  • La riduzione della pena o il riconoscimento di un'attenuante non determina automaticamente la revoca della custodia cautelare se permangono elementi che indicano pericolosità sociale e rischio di reiterazione.
  • La commissione di reati violenti durante l'esecuzione di una misura non detentiva è sintomo grave di inidoneità di misure meno afflittive e legittima la permanenza della misura carceraria.
  • Il tempo trascorso in custodia non è di per sé indice sufficiente di attenuazione delle esigenze cautelari; va valutato insieme ai fatti e alla personalità dell'agente.
  • Precedenti penali numerosi e carichi pendenti recenti (specie per reati come l'evasione) rafforzano la giustificazione per misure cautelari detentive.
  • La valutazione del giudice delle misure cautelari deve essere motivata in modo logico e basato su fatti concreti; una motivazione congrua è difficilmente censurabile in sede di ricorso quando valorizza modalità del fatto e profili personali del ricorrente.

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