Cassazione Civile, Sentenza n. 30976/2022 del 20/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il lavoratore Davide Grasso ha chiesto la restituzione del 90% delle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro E.TI.S.2000 S.p.A. relative al triennio 1990-1992: la società, avvalendosi della "definizione automatica" prevista dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 (misura agevolativa collegata al sisma del dicembre 1990), aveva versato al Fisco solo il 10% delle somme e trattenuto il restante 90% sulle retribuzioni. Il giudice di primo grado aveva respinto la domanda; la Corte d'appello di Catania ha riformato condannando la società a restituire a Grasso €4.210,00 oltre accessori. La società ha impugnato in Cassazione sostenendo (i) mutamento non autorizzato della causa petendi in appello; (ii) errata ricostruzione della normativa sul beneficio e dei destinatari (richiamando anche la Decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 e la disciplina chiarificatrice del 2014); (iii) errata determinazione del dies a quo della prescrizione (avrebbe dovuto decorrere dalla entrata in vigore della legge n. 289/2002).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della E.TI.S.2000 S.p.A. Confermata la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la natura retributiva della pretesa e disposto la restituzione delle somme trattenute dal datore di lavoro. La Cassazione ha ritenuto inammissibile o infondato ciascun motivo: il presunto mutamento della causa petendi non sussisteva (la domanda era sempre volta alla restituzione delle somme trattenute), la controversia è di natura retributiva e non rientra nella giurisdizione tributaria, la Decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 non imponeva la restituzione nei confronti del datore di lavoro nel caso concreto (con riferimento alle limitazioni temporali al recupero degli aiuti) e la censura sulla prescrizione è stata dichiarata generica e priva di adeguata motivazione. Ricorso respinto, condanna della società al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato richiesto.
Norme richiamate
art. 9, comma 17, legge n. 289/2002
Prevede la 'definizione automatica' per le posizioni connesse al sisma del 1990 consentendo, per taluni soggetti, il versamento ridotto (10%). La Corte interpreta che, quando il datore di lavoro si avvale di tale definizione riducendo l'obbligo tributario, l'obbligazione tributaria si estingue e il lavoratore (sostituito) è il principale beneficiario: il datore non ha più titolo per trattenere la parte eccedente delle ritenute e deve restituirla al lavoratore.
art. 1, comma 665, legge n. 190/2014
Chiarisce i beneficiari del sistema di definizione automatica e disciplina l'esercizio del diritto di rimborso da parte dei soggetti colpiti dal sisma (con esclusione degli esercenti impresa nelle modalità previste). La Corte rileva che la disciplina del rimborso verso l'Amministrazione è ininfluente quando l'Amministrazione non abbia ricevuto le somme (perché il datore si è avvalso della definizione).
Decisione della Commissione Europea del 14.8.2015
Ha qualificato la definizione automatica come aiuto di Stato incompatibile per le imprese; tuttavia la Decisione limita il recupero degli aiuti per eventi anteriori a un certo periodo (impossibilità di recuperare oltre dieci anni dalla decisione salvo specifiche eccezioni). Pertanto, nel caso concreto tale Decisione non impone che il datore di lavoro resti liberato dall'obbligo di restituzione al lavoratore, salvo diversa e specifica allegazione.
Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 195405 del 26.9.2017
Atto amministrativo di coordinamento/attuazione delle pronunce comunitarie e nazionali; non modifica la conclusione che, quando il datore si è avvalso della definizione e l'Erario non ha incassato le somme, il datore non può trattenere gli importi spettanti al lavoratore.
Richiamato rispetto alla censura di 'error in procedendo' per eventuale mutamento della causa petendi in appello: la Corte rileva che la denunzia era insufficientemente documentata e che la causa petendi non è mutata materialmente.
Norma sulla giurisdizione del giudice tributario. La Corte ha ritenuto che la controversia abbia natura retributiva (diritto del lavoratore alla restituzione) e pertanto sia devoluta alla giurisdizione civile, non tributaria.
Norma sul momento di decorrenza della prescrizione; la società aveva contestato il dies a quo sostenendo coincidesse con l'entrata in vigore della legge n. 289/2002, ma la Cassazione ha ritenuto la censura generica e non adeguatamente svolta, con la Corte d'appello che aveva fatto ragioni precise sul decorso e interruzione della prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Fondamento di doglianza per la cassazione per violazione di norme di diritto; utilizzato dalla ricorrente per far valere le predette censure, ritenute però infondate o inammissibili dalla Corte.
Massime di principio
- Se il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, si avvale di una definizione agevolata che estingue o riduce l'obbligazione tributaria, le somme trattenute sulla retribuzione e non versate all'Erario perdono il titolo giustificativo della trattenuta e devono essere restituite al lavoratore.
- La pretesa restitutoria del lavoratore per ritenute indebite ha natura retributiva: la controversia è tra privati e, salvo ipotesi diverse ben dimostrate, rientra nella giurisdizione civile e non in quella tributaria.
- Le censure procedurali che denunciano 'mutamento della causa petendi' in appello devono essere specificamente motivate e documentate: non è sufficiente un'affermazione generica per ottenere l'annullamento per vizio di procedimento.
- Le pronunce o decisioni comunitarie che qualificano determinate misure come aiuti di Stato possono incidere sui rapporti intersoggettivi solo nei limiti stabiliti dalla decisione stessa (es. limiti temporali al recupero): non sempre impongono automaticamente la restituzione delle somme tra privati senza una precisa valutazione dei presupposti fattuali e temporali.
- Chi eccepisce la decorrenza della prescrizione deve svolgere argomentazioni concrete e puntuali: deduzioni meramente assertive verranno dichiarate inammissibili o infondate.
- Difetti formali della procura alle liti (ad es. mancanza della data su foglio separato) non comportano automaticamente l'inammissibilità se la procura è materialmente congiunta all'atto e risulta l'effettiva conferimento del mandato; chi nega la qualità del sottoscrittore (es. legale rappresentante) deve fornire prova contraria.
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