Cassazione Civile, Sentenza n. 30953/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I lavoratori, dipendenti della Almacoop onlus (subappaltatrice) hanno chiesto il pagamento di crediti retributivi (ore notturne, lavoro domenicale/festivo, ratei tredicesima, ROL, TFR, ferie) relativi a periodi non lavorati per la contrazione dell'attività dovuta ad eventi meteorologici/ambientali. Il Tribunale di Mantova e la Corte d'appello di Brescia avevano riconosciuto la responsabilità solidale di Ethica Consorzio (sub committente/subappaltante) ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 276/2003. Ethica ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che: l'art.29 non poteva essere esteso senza prova che il Consorzio fosse debitore verso la Almacoop; l'art.1676 c.c. attribuirebbe azione solo per prestazioni effettivamente rese e non per periodi non lavorati; la clausola contrattuale che sospendeva la retribuzione per eventi atmosferici fosse valida essendo la prestazione non effettivamente resa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Ethica. Ha confermato l'applicazione dell'art.29 d.lgs. n.276/2003 anche al rapporto tra sub committente e subappaltatore (tra soggetti privati), richiamando l'interpretazione analogica ammessa dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. La Corte d'appello aveva anche ritenuto invalida la clausola contrattuale che sospendeva la retribuzione per periodi di "siccità" non configurandosi come causa di forza maggiore imprevedibile e inevitabile, ma come rischio di impresa a carico del datore di lavoro; di conseguenza erano dovuti i compensi e gli accessori calcolati correttamente a favore dei lavoratori. La Cassazione ha quindi confermato la responsabilità solidale del Consorzio e il diritto dei lavoratori alle somme riconosciute in primo e secondo grado. Il ricorso è stato rigettato; nulla sulle spese del giudizio di legittimità (i lavoratori non si erano costituiti in Cassazione). Inoltre è stato dato atto degli adempimenti relativi al contributo unificato ai sensi del d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003
La Corte ha ritenuto applicabile l'art.29 anche al rapporto tra sub committente e subappaltatore (subappalto), anche tra privati, con possibilità di interpretazione analogica per evitare che il decentramento contrattuale danneggi i lavoratori; non è richiesto che i lavoratori provino il debito del subappaltatore verso il sub committente per attivare la responsabilità solidale nella specifica schema di tutela
La norma riconosce l'azione diretta del lavoratore nei confronti del committente per il pagamento delle prestazioni effettivamente rese, ma la Corte ha osservato che questa tutela non esclude l'applicazione dell'art.29 che, nella sua funzione speciale, può estendere la protezione anche nell'ipotesi di decentramento (subappalto) e per crediti retributivi riconosciuti come dovuti
art. 6 commi 1 e 2 del d.lgs. n. 251 del 2004
Richiamato come modifica normativa all'art.29 che ha contribuito a delinearne l'ambito di applicazione e la tutela speciale nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto/subappalto
art. 1 comma 911 della L. n. 296 del 2006
Ulteriore modifica normativa richiamata dalla Corte nell'ambito delle disposizioni che hanno inciso sull'art.29 e sulla responsabilità solidale
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma richiamata per gli effetti processuali relativi al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente; la Corte ha dato atto dei presupposti per tale versamento
Massime di principio
- L'art.29 d.lgs. n.276/2003 può trovare applicazione anche nel rapporto tra sub committente e subappaltatore (subappalto), specialmente tra soggetti privati: la responsabilità solidale del soggetto a monte serve a tutelare i lavoratori in caso di inadempimento dell'appaltatore/subappaltatore
- La natura pubblica dell'originario committente non impedisce, di per sé, l'applicazione dell'art.29 al rapporto privatistico intercorrente tra sub committente e subappaltatore quando l'Amministrazione è estranea alla concreta esecuzione del rapporto decentrato
- Clausole contrattuali aziendali che derogano in pejus rispetto ai trattamenti retributivi stabiliti dai contratti collettivi sono invalide; disposizioni che sospendono la retribuzione per eventi prevedibili o fisiologici (es. "siccità" stagionale) non sono da considerarsi forza maggiore imprevedibile e trasferiscono indebitamente il rischio d'impresa sui lavoratori
- Se una clausola che sospende la retribuzione è invalida, i lavoratori hanno diritto agli emolumenti e agli accessori (notturno, domenicale/festivo, ratei di tredicesima, ROL, TFR, ferie) come se la prestazione fosse dovuta/resa ai fini retributivi
- Nelle azioni fondate sull'art.29, il lavoratore non deve necessariamente provare la sussistenza di un debito diretto del subappaltatore verso il sub committente come condizione preliminare per attivare la responsabilità solidale del soggetto a monte (ciò dipende anche dallo specifico schema probatorio e dalla ricostruzione giudiziale)
- Prima di sottoscrivere clausole che derogano il trattamento previsto dai contratti collettivi, occorre valutare la loro conformità alla legge e la possibilità che, in caso di contestazione, siano dichiarate nulle con condanna al pagamento delle spettanze
- In contenziosi simili, verificare sempre la qualità delle parti (privati vs. pubblici) e la posizione processuale effettiva degli enti coinvolti, poiché l'esclusione di taluni soggetti dall'art.29 può dipendere dalla loro presenza o meno in giudizio
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