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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 30954/2022 del 20/10/2022

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I lavoratori avevano chiesto la restituzione del 90% delle ritenute fiscali operate dal datore di lavoro negli anni 1990-1992, somme non versate all'Erario in virtù della definizione agevolata prevista dall'art. 9, comma 17, legge n. 289/2002 connessa al sisma del dicembre 1990. In primo grado la domanda era stata respinta; la Corte d'Appello di Catania l'ha accolta condannando la società alla restituzione. E.TI.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) mutamento della causa petendi in appello (error in procedendo) e violazione di competenza; 2) errata interpretazione della disciplina della definizione automatica e degli aventi diritto (richiamando anche la decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 e la disciplina di chiarimento del 2014); 3) errata individuazione del dies a quo della prescrizione (sosteneva decorresse dall'entrata in vigore della legge n. 289/2002).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di E.TI.S. 2000 S.P.A. Confermata la decisione della Corte d'Appello di Catania: il datore di lavoro che si è avvalso della definizione agevolata (versando il 10%) non ha titolo a trattenere il residuo 90% delle ritenute, dovendo restituirlo ai lavoratori, atteso che l'obbligazione tributaria nei confronti del Fisco si estingue. La Corte ha ritenuto la domanda dei lavoratori di natura retributiva (competenza civile), ha respinto le censure processuali sulla presunta mutazione della causa petendi e ha considerato inammissibile per genericità il motivo sulla decorrenza della prescrizione. Ha inoltre rilevato che la Decisione della Commissione Europea del 14.8.2015 non impedisce la restituzione nei termini ritenuti applicabili al caso (eccezione di recupero limitata oltre i dieci anni). Condanna di E.TI.S. al pagamento delle spese di lite e adempimenti relativi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 17, legge n. 289/2002

    La disposizione che prevede la 'definizione automatica' e la possibilità di versare il 10% come beneficio agevolativo produce l'effetto di estinguere l'obbligazione tributaria: il lavoratore, quale sostituito, è il principale beneficiario dell'agevolazione e il datore di lavoro, avendo perso il titolo giuridico al versamento all'Erario, deve restituire le somme trattenute eccedenti il 10% versato.

  • art. 1, comma 665, legge n. 190/2014

    Norma di chiarimento sul perimetro dei beneficiari e sulle modalità di rimborso: il legislatore ha regolato l'esercizio del diritto di rimborso per soggetti colpiti dal sisma, con esclusione delle imprese; tuttavia questa previsione non impedisce la domanda di restituzione, in sede civile, nei confronti del datore di lavoro che ha trattenuto somme non dovute.

  • Decisione della Commissione Europea del 14.8.2015

    La Commissione aveva qualificato come aiuto di Stato la definizione automatica; tuttavia la decisione riconosce limiti al recupero degli aiuti per fatti antecedenti oltre dieci anni e non impedisce, nei termini del caso, che il lavoratore agisca contro il datore di lavoro per ottenere la restituzione delle somme trattenute.

  • provvedimento Agenzia delle Entrate n. 195405 del 26.9.2017

    Atto amministrativo di chiarimento richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non lo ritiene decisivo ove il datore di lavoro non ha effettivamente versato le somme all'Amministrazione e pertanto non è possibile un rimborso dall'Erario nei confronti del lavoratore che valga a esonerare il datore dalla restituzione.

  • art. 2935 cod. civ.

    Norma sulla prescrizione: la Corte ha ritenuto correttamente che, nella fattispecie, il termine quinquennale decorre dall'ultimo pagamento rateale effettuato dal datore (18/04/2006) e non dall'entrata in vigore della legge n. 289/2002, e che la prescrizione è stata interrotta da successiva notificazione dell'atto di citazione.

  • art. 112 cod. proc. civ. e art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamate nelle censure processuali: la Corte ha rigettato la tesi di incompetenza del giudice civile, confermando la natura retributiva della pretesa e quindi la competenza del giudice ordinario anziché tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Motivo di cassazione invocato per vizio di motivazione o violazione di norme di diritto: la Corte ha in parte dichiarato l'inammissibilità o l'infondatezza di tali censure, respingendo il ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 (come modificato dalla legge n. 228/2012)

    Norma procedurale relativa al contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'esazione di un importo aggiuntivo a carico della società ricorrente.

Massime di principio

  • Se il datore di lavoro si avvale della definizione agevolata che estingue l'obbligazione tributaria, non conserva più titolo giuridico a trattenere le ritenute operate sui redditi dei lavoratori e deve restituire le somme eccedenti quanto effettivamente versato all'Erario.
  • La pretesa di restituzione delle ritenute operate dal sostituto d'imposta ha natura retributiva e, pertanto, rientra nella giurisdizione civile (litigio tra privati), salvo che non emergano profili tributari esclusivi.
  • La Decisione della Commissione Europea che qualifica la misura come aiuto di Stato non elimina automaticamente l'obbligo del datore di lavoro di restituire somme che non ha versato all'Amministrazione, soprattutto quando il recupero da parte dello Stato è limitato o non operativo per il periodo temporale interessato.
  • Il dies a quo della prescrizione, in presenza di rateazione del debito fiscale da parte del datore, può decorrere dall'ultimo pagamento che regolarizza la posizione e la prescrizione può essere interrotta dalla notificazione dell'atto di citazione; occorre documentazione specifica per sostenere decorrenze diverse.
  • Una modifica argomentativa in sede di appello che non cambi la causa petendi sostanziale è ammissibile: argomentazioni aggiuntive tese a confutare la decisione di primo grado non costituiscono automaticamente un mutamento del petitum e non determinano error in procedendo.
  • La presentazione di istanze di rimborso all'Amministrazione finanziaria non è alternativa all'azione civile contro il datore quando quest'ultimo ha trattenuto somme che non ha versato all'Erario; il rimborso dall'Erario è irrilevante se l'Erario non ha effettivamente incassato le somme.

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